I dirigenti scolastici non hanno il potere di sospendere i docenti dal servizio e dalla retribuzione

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FLCGIL Foggia – E’ stato accolto in data 27 ottobre 2016, dal giudice del lavoro, il ricorso presentato il 28 giugno 2016 da una insegnante di scuola primaria seguita dai legali della FLC CGIL Foggia.

La sentenza n. 7331/2016 del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, offre lo spunto per una riflessione significativa per i lavoratori dell’amministrazione scolastica.

Nello specifico, una docente di un istituto comprensivo ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, irrogatale dal dirigente dell’istituto, con provvedimento disciplinare, chiedendone la sospensione e l’annullamento.
Dinanzi al Tribunale di Foggia, dopo la discussione avvenuta alla prima udienza e senza ulteriore assunzione di prove, il Giudice di merito definiva il procedimento dichiarando:

– il difetto di legittimazione passivo dell’USP;
– l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per 10 giorni ordinando la cancellazione dal fascicolo personale della ricorrente; 
– la condanna al MIUR a rimborsare alla ricorrente le spese di giudizio. 

Nel merito della sentenza si legge che “il Dirigente ha agito quale organo periferico della P.A. scolastica, e non può considerarsi datore di lavoro della docente che, invece, è il Ministero con il quale la stessa ha stipulato il rapporto di lavoro” sia, circa la illegittimità della sanzione disciplinare nella parte in cui “per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a 10 giorni poiché l’art. 492 del d.lgs. 297/1994 prevede unicamente la sanzione interdittiva minima della sospensione dall’insegnamento fino ad un mese, previsione che radica la competenza dell’ufficio dell’Amministrazione scolastica”.
Secondo quanto sin qui sostenuto, i dirigenti scolastici non hanno il potere di sospendere i docenti dal servizio e dalla retribuzione sia perché la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a 10 giorni non è prevista dall’ordinamento scolastico sia, perché l’organo competente a sanzionare è l’ufficio per i provvedimenti disciplinari costituito presso l’ufficio scolastico territorialmente competente e non il dirigente, la cui competenza è limitata solo alle infrazioni di minore gravità.
Ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego per il personale scolastico docente, D.Lgs. n. 297/1994, è prevista la sola sospensione dall’insegnamento fino ad un mese con competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione scolastica escludendone, in tal modo, la possibilità al dirigente.

Questo è l’iter logico seguito dal giudice foggiano che, indirettamente, contrasta con le linee guida, contenute nella circolare Ministeriale n. 88/2010, che ha di fatto equiparato il potere disciplinare dei dirigenti scolastici con quello attribuito agli U.P.D., nel momento in cui ha aperto la strada a possibili disapplicazioni della normativa speciale in favore di quella generale novellata con la riforma Brunetta.

Secondo il MIUR, infatti, la normativa sulla responsabilità disciplinare, diversamente dal passato, si dovrebbe applicare a tutte le categorie di pubblici dipendenti, comprese quelle con qualifica dirigenziale, senza distinzioni o eccezioni riferite a singoli comparti di appartenenza.
In buona sostanza la giurisprudenza di merito, ripresa dalla sentenza in esame, contrasta con le indicazioni ministeriali in quanto sostiene che fino a quando l’ordinamento non prevederà esplicitamente anche per i docenti la sanzione della sospensione dal servizio (che è cosa diversa dalla sospensione dall’insegnamento prevista nel contratto), i dirigenti non avranno competenza in materia.

Ad esprimere “particolare soddisfazione” per l’esito della sentenza è Angelo Basta, segretario Generale della FLC CGIL Foggia“Si tratta di una sentenza importante in materia perché offre una condivisibile interpretazione nel ritenere saldi i principi di tipicità e tassatività delle sanzioni, in base ai quali per punire un docente sarà necessario una espressa sanzione contenuta in una fonte legislativa o in una contrattuale, stabilendo la competenza dell’organo amministrativo preposto al procedimento disciplinare. Da parte nostra abbiamo svolto puntualmente il nostro ruolo di sindacato in difesa delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola. La sentenza è un segno tangibile dell’impegno profuso in tal senso e dell’attenzione capillare verso i nostri iscritti. Si ricorda, pertanto, a tutti i lavoratori della conoscenza la presenza di strutture FLC CGIL territoriali oltre quella provinciale e la consulenza con personale qualificato e con i legali direttamente in sede. A breve partirà una compagna informativa in ogni scuola con tutte le informazioni dettagliate e specifiche per i diversi territori.”

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