I Dirigenti Scolastici non hanno il potere di sospendere i docenti dal servizio e dalla retribuzione. Sentenza

WhatsApp
Telegram

Il Giudice del Lavoro di Foggia ha accolto con sentenza n. 7331/2016 il ricorso di una insegnante di scuola primaria che ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, irrogatale dal dirigente dell’istituto, con provvedimento disciplinare, chiedendone la sospensione e l’annullamento.

L’insegnante, seguita dalla FLC CGIL Foggia ha ottenuto dal giudice del lavoro

  • il difetto di legittimazione passivo dell’USP;
  • l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per 10 giorni ordinando la cancellazione dal fascicolo personale della ricorrente; 
  • la condanna al MIUR a rimborsare alla ricorrente le spese di giudizio. 

Nel merito della sentenza si legge che  “il Dirigente ha agito quale organo periferico della P.A. scolastica, e non può considerarsi datore di lavoro della docente che, invece, è il Ministero con il quale la stessa ha stipulato il rapporto di lavoro” sia, circa la illegittimità della sanzione disciplinare nella parte in cui “per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a 10 giorni poiché l’art. 492 del d.lgs. 297/1994 prevede unicamente la sanzione interdittiva minima della sospensione dall’insegnamento fino ad un mese, previsione che radica la competenza dell’ufficio dell’Amministrazione scolastica”.

Secondo le linee guida del Miur, contenute nella circolare Ministeriale n. 88/2010 ai Dirigenti spetterebbe invece di fatto la responsabilità disciplinare.

Il giudice ha invece disposto diversamente, dal momento che l’ordinamento non prevede esplicitamente anche per i docenti la sanzione della sospensione dal servizio da parte dei Dirigenti Scolastici.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri