I 6 giorni di ferie possono essere fruiti come giorni di permesso anche nel nuovo Contratto 2016/18

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Un docente ha già fruito nell’anno scolastico dei tre giorni previsti dal Contratto per motivi personale, permessi che sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico. Chiede se può ancora usufuire dei 6 giorni di ferie come motivi personali o se nel contratto 2016/18 stipulato in via definitiva il 19 aprile 2018 ci sono state delle modifiche.

Occorre reperire colleghi disposti alla sostituzione o preoccuparsi che non si vengano a determinare costi aggiuntivi?

Ricordiamo che il comma 10 dell’art 1 CCNL 2016/18 dispone chiaramente che Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001 .

Pertanto, restano in vigore tutti gli articoli del CCNL del 29.11.2007 non modificati dal nuovo CCNL, e ovviamente tutte le disposizioni di settore al momento in vigore se non modificate dal nuovo CCNL.

In particolare, nulla è innovato in materia e resta fermo l’art 15/2 del CCNL 2007 che prevede che i 6 giorni di ferie possono essere fruiti come permessi personali (alle stesse condizione dei primi 3 giorni) e quando ciò accade non seguono i vincoli di cui all’art 13 ovvero non bisogna essere necessariamente sostituiti, senza oneri per l’amministrazione, e i giorni richiesti non sono soggetti alla discrezionalità del dirigente.

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