Il Ministero ha emanato la nota sulle aspettative e i permessi sindacali, regolandone il funzionamento. La nota integrale.
La nota chiarisce che i dirigenti sindacali devono garantire la continuità didattica e non superare bimestralmente i cinque giorni lavorativi e i 12 nel corso dell’anno scolastico.
Il permesso sindacale giornaliero dovrà essere conteggiato in numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Inoltre, bisognerà dare comunicaione perventiva.