Si ricorda che la fruizione parziale dei giorni di permesso non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
I permessi si intendo a giorni (a meno che ovviamente non si tratti di permessi fruiti ad ore per handicap personale), e non esiste assolutamente alcun recupero.
Indipendentemente dall’orario di servizio giornaliero o settimanale e si tratti di docenti o ATA, il dipendente fruitore dei permessi non può essere soggetto al recupero delle ore non lavorate, di attività non prestate o avere l’incombenza di trovarsi i sostituiti per i giorni in cui si assenta.
Gli unici permessi orari che devono essere recuperati sono quelli di cui all’art. 16.