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Gruppi WhatsApp fra docenti: messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, non ne posso più

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Quando i gruppi WhatsApp fra colleghi possono essere ritenuti formali e quando informali. Si può essere reperibili oltre l’orario di lavoro? Il diritto alla disconnessione.

Una lettrice scrive:

Vorrei sapere se i gruppi WhatsApp fra colleghi hanno valore legale e come sono regolamentate. Mi ritrovo a ricevere messaggi praticamente ben oltre l’orario del mio lavoro e persino il sabato e la domenica. Un inferno.

Per rispondere al quesito ci rifacciamo alla novità apportata dal CCNL 2016/2018, in particolare all’articolo 22 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola), per il quale sono oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica ed educativa:

i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in
orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).

In sostanza si tratta del diritto da parte del lavoratore alla non reperibilità fuori dagli orari di lavoro. La questione non è però semplice.

Ne abbiamo parlato in Contratto scuola, al via il “diritto alla disconnessione”. Docenti potranno essere contattati solo in determinate fasce orarie

Nel caso specifico della nostra lettrice, si dovrebbe distinguere tra una chat WhatsApp informale fra colleghi per cui non esiste una vera regolamentazione, se non il buon senso dei partecipanti, e una chat formale, creata quindi dal Dirigente scolastico per veicolare dei messaggi relativi all’attività scolastica. In quest’ultimo caso la regolamentazione è prevista dalla contrattazione di istituto.

Nel caso segnalato dalla collega bisognerebbe inoltre distinguere tra messaggi funzionali allo scopo per cui il gruppo è stato creato e messaggi che invece esulano (la cartolina quotidiana di “buongiorno”, tanto per fare un esempio) e che possono dare fastidio.

Spesso l’argomento non viene sufficientemente affrontato prima della creazione del gruppo, per il quale quasi si dà per scontata la partecipazione.

Ricordiamo inoltre che l’articolo 17 (Limiti al dovere verso il superiore) del DPR n.3 del 1957 prevede:

l’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale.

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