Gruppi Whatsapp creati dalle scuole, non si possono usare numeri di telefono docenti senza consenso scritto. Perché evitare

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La tecnologia certamente facilita molti aspetti comunicativi, ma può diventare una grande insidia e compromettere rapporti e diritti nel mondo del lavoro in modo determinante.

Sull’utilizzo di WhatsApp si è già intervenuti più volte in diverse occasioni, anche se il problema di cui più si è discusso è quello relativo al rapporto tra docenti e famiglie. Esiste nella scuola l’utilizzo di questa applicazione sia tra colleghi ma anche tra Dirigente e docenti o collaboratori del dirigente e docenti. E questo strumento può diventare problematico.

I Sindacati già in passato ed anche recentemente,hanno evidenziato che si viola il concetto della reperibilità, entrando nel merito di segnalazioni che riguardavano disposizioni di servizio comunicate al personale (docente e Ata) a tutte le ore del giorno, serali e festive comprese, via Sms, WhatsApp, mail private o istituzionali riguardanti riunioni collegiali, modifiche dell’orario o altre disposizioni ritenute urgenti, tramite questa applicazione. Ed è stato giustamente osservato che “tali forme non sono previste dalla normativa vigente e quindi non si possono configurare come ordine di servizio”.

Come è noto come previsto dal DPR del 1957 “L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.

E’ anche vero che alcune pronunce giurisprudenziali possono aver determinato delle preoccupazioni in tal senso. Ad esempio il Tribunale di Catania con ordinanza 27 giungo 2017 ha affermato che il recesso intimato mezzo “whatsapp” appare infatti assolvere l’onere della forma scritta trattandosi di documento informatico che parte ricorrente ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale. Evidenziando che “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali”, potendo “ la volontà di licenziare… essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara” (Cass., civ. sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652, ove è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito, secondo cui “la consegna del libretto di lavoro…da parte della società con l’indicazione della data di cessazione del rapporto deve essere considerato atto formato di recesso”; in tal senso, v. anche Cass., civ. sez. lav., 18 marzo 2009, n. 6553). La modalità utilizzata dal datore di lavoro, nel caso di specie, appare idonea ad assolvere ai requisiti formali in esame, in quanto la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca, come del resto dimostra la reazione da subito manifestata dalla predetta parte.”

Pertanto nel dubbio, la cosa migliore è attenersi al buon senso e soprattutto al rispetto della normativa contrattuale come esistente. L’utilizzo di Whatsapp per comunicazioni istituzionali non è contemplato. Non ci si deve dimenticare che questa applicazione è stata pensata come messaggistica privata e non per fini aziendalistici od istituzionali. Che non sussistono strumenti di protezione e protocolli tali che possono garantire la sicurezza e la privacy delle comunicazioni che si svolgono in loco. Così come si deve stare attenti fin dal momento in cui si crea il gruppo. I numeri di telefono personali sono privati e comunicati alla scuola dal personale scolastico solo per fini istituzionali.

Questi numeri non possono essere utilizzati senza il consenso preventivo degli interessati all’interno di qualsiasi applicazione, in mancanza di consenso preventivo si potrebbe registrare una violazione della normativa in materia di Privacy e commettere illecito punibile anche in via disciplinare oltre che sanzionabile eventualmente anche in altre sedi giudiziarie. Senza dimenticare che con questa nota applicazione, come già denunciato diverse volte, si può verificare un controllo sull’operato del lavoratore, per esempio verificare quando è in linea, quando legge i messaggi ecc, cosa non consentita ovviamente dalla normativa perché si tratterebbe di realizzare un controllo indebito sul lavoratore. Dunque Whatsapp a scuola è meglio evitarlo.

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