Graduatorie: valutazione servizio in sedi disagiate, a quando i criteri?

Di Lalla
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Lalla – L’anno scolastico inizia e a causa dei tanti problemi legati alle immissioni in ruolo (e agli strascichi che le singolari procedure adottate comporteranno) è passata in secondo piano una norma contenuta nell’art. 9 del Decreto Sviluppo, che prevede una "speciale valutazione" per il servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo i criteri definiti dal MIUR.

Lalla – L’anno scolastico inizia e a causa dei tanti problemi legati alle immissioni in ruolo (e agli strascichi che le singolari procedure adottate comporteranno) è passata in secondo piano una norma contenuta nell’art. 9 del Decreto Sviluppo, che prevede una "speciale valutazione" per il servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo i criteri definiti dal MIUR.

Ad oggi non crediamo ci siano state direttive del Miur in tal senso, eppure la scelta per gli incarichi annuali si svolge in questi giorni (anche questa in ritardo).

Nulla è chiaro in questa norma: cosa si intende per "speciale" valutazione? Punteggio, doppio punteggio, triplo punteggio?

Quali sono le sedi "in zona disagiata"? Disagiata a livello morfologico o dal punto di vista culturale?

I criteri dovranno essere emanati tra 3 anni, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, o sarà possibile determinarli a priori, consentendo ai docenti una giusta "valutazione" delle sedi da scegliere alle convocazioni, alla luce di una normativa che si spera stabile?

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