Graduatorie, valido punteggio servizio militare. Sentenza TAR Lazio

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Un ricorrente lamentava l’illegittimità sotto vari profili della graduatoria impugnata nella parte in cui non gli veniva assegnato alcun punteggio per il servizio militare perché svolto non in costanza di nomina (art. 3, comma 5, del D.M. n. 42 del 2009).

Esponeva di aver conseguito l’abilitazione per la classe di concorso A038 (Fisica), con valutazione tale da attribuirgli 11 punti, in data 09/06/2006 e successivamente di avere conseguito una ulteriore abilitazione per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica), con valutazione tale da attribuirgli 12 punti; che, pertanto, alla luce della vigente normativa e nella specie in virtù dell’art. 3 comma 2 del D.M. 42 dell’8 aprile 2009 il ricorrente avrebbe avuto diritto di godere nella classe A038 di un ulteriore punto.

Punteggio per servizio in costanza di nomina. Si segue l’orientamento del Consiglio di Stato

Il T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., con provvedimento del 09-07-2018, n. 7650, in via preliminare, quanto alla giurisdizione che con la recente sentenza 02151/2018REG del 21 novembre 2017 il Consiglio di Stato, in una fattispecie del tutto analoga, ha ribadito che quando oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo e, unicamente come effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo;

Considerato, nel merito, che in detta sentenza il Consiglio di Stato ha accolto analogo ricorso, evidenziando che quanto alla legittimità del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui all’articolo 3, comma 5 prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, “il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2015 marzo 2010 – il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro – consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015), con la precisazione che “la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento“.

Si alla validità del servizio di leva

“L’articolo 485, comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede, infatti, che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Tale requisito risulta soddisfatto nel caso in esame, avendo il ricorrente conseguito in data 15/12/1992 la Laurea in Ingegneria presso il Politecnico Universitario di Torino ed essendo stato chiamato nell’ottobre del 1994 a svolgere il servizio militare di leva, conclusosi poi in data 31/10/1995.”

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