Graduatorie terza fascia ATA: l’EIPASS si valuta una sola volta come certificazione informatica

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Graduatorie terza fascia ATA: le scuole controllano i  punteggi in occasione della prima supplenza, per cui i chiarimenti sono sempre utili. 

Un nostro lettore chiede

Buongiorno Lalla, Mi è stato appena rettificato il punteggio in peius in quanto nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 per il personale ata come assistente amministrativo avevo inserito nella sezione D Titoli Culturali:

attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici avevo inserito la Certificazione Eipass 7 Moduli User;

Leggendo il D.M. 640 del 30 agosto 2017 alla nota 6 si legge ciò:

(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non poss no non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collo azione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella AlI allegata al presente decreto per i profilo di assistente amministrativo. La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specifi amente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo ilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più d scipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al ter ine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.  

Ora

Se prendo il Bando di Concorso Indizione per l’anno scolastico 2019/2020 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo

allo stesso punto c’è la nota 8 che così riporta:

(8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o
avanzate non possono non essere considerati come “attestati
di addestramento professionale” e come tale trovare
collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della
tabella A/1 allegata alla presente ordinanza ministeriale per il
profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle
certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA o
rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni
informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o
diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici”
siano prodotti diplomi o attestati, , che, pur essendo rilasciati
al termine di un corso di studi comprendente varie discipline,
includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi
meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui
termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

e la stessa nota la si ritrova integrata nel bando di concorso 2016/2017 solo che il Miur la integrò con questa postilla:

Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT.

Vorrei sapere se alla luce di quanto sopra indicato il titolo Eipass 7 Moduli User era corretto inserirlo come Attestato di addestramento professionale oppure no. Il suddetto titolo è stato è stato ottenuto effettuando un corso presso un ente accreditato, che svolge anche gli stessi identici corsi presso le istituzioni scolastiche.

é possibile che per la stessa qualifica lo stesso titolo venga valutato oppure no in base al concorso? Il Miur, una volta che ha stabilito che è un attestato di addestramento professionale non dovrebbe mantenere la stessa linea di principio in tutti i casi?

Cara Lalla, la ringrazio fin da ora per la sua pronta risposta in allegato troverà l’attestato contestato.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, la risposta al suo quesito l’ha fornita lei stesso citando giustamente la nota 6 annessa alla tabella di valutazione titoli ai sensi del D.M. 640/2017:

Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collo azione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente decreto per i profilo di assistente amministrativo.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

RIBADISCO: sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione, siccome l’EIPASS è stata già oggetto di valutazione fra le “Certificazioni informatiche e digitali”, correttamente la scuola non ha potuto valutare in maniera “doppia” lo stesso titolo. Inoltre l’EIPASS rientra fra i titoli informatici così come ribadito al punto 6) lettera A) dell’Allegato A/1.

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