Graduatorie supplenze, il giudice del Lavoro è quello competente

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I docenti che intendono adire le vie legali per rivendicare presunti diritti in fatto di pubblicazione di graduatorie dovranno rivolgersi al Tribunale del lavoro e non al Tar.

Come si legge sul Sole24Ore, la pubblicazione da parte dell’amministrazione scolastica degli elenchi dei posti disponibili per le supplenze a livello provinciale, preordinata alla scelta dei docenti secondo l’ordine di graduatoria, non può considerarsi come un atto di macro-organizzazione.

A stabilire questo principio giuridico è la sentenza 26802 delle Sezioni unite della Cassazione, con la quale si afferma che la pubblicazione degli elenchi dei posti disponibili sono da considerare atti di gestione; quindi a dirimere eventuali controversie deve essere il giudice del lavoro.

Secondo la Cassazione, la pubblicazione dell’elenco non è assimilabile a una procedura di concorso per assunzioni che richiama (quest’ultima) il rispetto dell’ex articolo 63 comma 4 del Testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001), rinviando le contestazioni alla giurisdizione amministrativa.

Il caso della provincia di Bari

Il caso è scaturito da un ricorso presentato da alcuni docenti della provincia di Bari. Lamentando una frammentazione eccessiva da parte dell’amministrazione scolastica con cui venivano individuate le necessità annuali per l’anno scolastico 2014/2015 per la scuola secondaria di secondo grado della provincia, si sono rivolti al Tribunale amministrativo.

Il danno per i docenti sarebbe derivato dal fatto che l’Ufficio scolastico aveva pubblicato un primo elenco di cattedre disponibili, sulla cui base gli insegnanti avevano effettuato le scelte in ordine di graduatoria. Circa un mese dopo, però, lo stesso Ufficio scolastico aveva pubblicato un altro elenco con altri posti disponibili a cui i docenti che vantavano un miglior punteggio non potevano più accedere per aver già espresso la preferenza.

Il Tar Puglia ha riconosciuto inizialmente la domanda risarcitoria  presentata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma il Consiglio di Stato non è stato dello stesso avviso: il tribunale competente era quello civile del lavoro.

La Cassazione decide

Le Sezioni riunite della Cassazione, chiamate a risolvere il quesito sul conflitto di giurisdizione, infatti, hanno stabilito che la pubblicazione degli elenchi dei posti disponibili non può essere considerata atto di macro organizzazione come sostenuto dai legali dei docenti che avevano presentato il ricorso, ma doveva essere considerata attività ordinaria di organizzazioneposta in essere dall’amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato“. Oltretutto secondo la Cassazione la pubblicazione frammentata degli elenchi delle supplenze disponibili non interferisce sull’offerta formativa scolastica, come sostenuto dai docenti, e tale tesi appare “meramente suggestiva in quanto, seguendo questa impostazione, qualsiasi provvedimento organizzativo o gestionale concernente un insegnante avrebbe questa correlazione“.

In buona sostanza, come spiega bene il quotidiano finanziario, la sentenza assume particolare importanza, perché ai fini della giurisdizione, è stata introdotta una chiara distinzione tra atti di macro-organizzazione, come ad esempio la strutturazione generali di uffici, e quelli di micro-organizzazione, come appunto i provvedimenti relativi alla scelta di un numero limitato di insegnati secondo una graduatoria già approvata.

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