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Graduatorie: sindacalista sbaglia a compilare la domanda, conseguenze

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Una lettrice ci scrive “il mio sindacalista ha sbagliato a compilare la domanda per l’inserimento nelle graduatoria ATA. Adesso la scuola mi accusa di dichiarazioni mendaci, di chi è la colpa?”

E’ molto frequente che sia docenti che aspiranti Ata si affidino alle prestazioni offerte dai sindacalisti del territorio per la compilazione delle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie.

Nel caso in cui si verifichi un errore di compilazione, a chi va attribuita la responsabilità?

Va precisato che la scuola riceve la domanda firmata (o comunque attraverso Istanze on line) dal diretto interessato. Pertanto qualsiasi comunicazionee qualsiasi responsabilità riguarda l’intestatario della domanda, che ha avanzato richiesta di inserimento nelle graduatorie.

Il lavoro di compilazione delle domande è infatti un servizio di assistenza, che non implica l’assunzione di responsabilità, se non nell’ambito del buon senso nell’espletare un lavoro.

Pertanto il sindacalista introduce nella domanda i dati indicati dall’interessato, senza alcuna verifica sulla veridicità o meno.

Se l’interessato ha dichiarato un dato e il sindacalista ne ha introdotto un altro, invece, sicuramente l’interessato avvierà una operazione di rivalsa nei confronti del sindacalista.

Ma nei confronti della scuola unico responsabile è lui, che avrebbe dovuto controllare la domanda prima di consegnarla.

Conseguenze per le dichiarazioni mendaci

Dal quesito posto non è possibile evincere cosa riguardino le dichiarazioni mendaci, e se si tratta di dichiarazioni relative al titolo di accesso o meno.

In caso gli aspiranti abbiano fornito dichiarazioni non veritiere, come indica l’ATP di Milano, le scuole devono fare quanto segue:

  • dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria nel caso in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per l’ammissione;
  • risolvere il contratto di lavoro stipulato;
  • dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato;
  • segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica ai fini della valutazione del dolo e l’accertamento della falsità della dichiarazione non veritiera, falsità che costituisce una fattispecie penalmente rilevante.

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