Graduatorie: respinto per difetto di giurisdizione il ricorso per abolire il trasferimento

Di Lalla
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ANIEF – Anief sfida la regione Veneto a riassumerlo al giudice del lavoro notificandolo all’Anief e agli intervenuti ad opponendum. Richiamata tra le righe la sentenza della Consulta. Confermata la nuova linea di gestione del contenzioso dell’Anief comunicata nei giorni scorsi ai ricorrenti, dopo l’adunanza plenaria del CdS.

ANIEF – Anief sfida la regione Veneto a riassumerlo al giudice del lavoro notificandolo all’Anief e agli intervenuti ad opponendum. Richiamata tra le righe la sentenza della Consulta. Confermata la nuova linea di gestione del contenzioso dell’Anief comunicata nei giorni scorsi ai ricorrenti, dopo l’adunanza plenaria del CdS.

Nel ricorso 6334/11 in cui l’Anief si è costituita ad opponendum, non è stata parte ricorrente condannata alle spese soltanto perché è stata richiamata la recente sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011 che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41 uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n. 22805 del 12 ottobre 2010.

Tale decisione, evidentemente, anche tradisce il nuovo orientamento del tribunale amministrativo che da agosto in poi non si ritiene più competente nelle decisioni riguardanti le graduatorie, ragion per cui, in via cautelare, al netto di un nuovo orientamento delle SS. UU. della suprema corte e della discussione nel merito sui ricorsi inerenti il giudicato formatosi, Anief ha inviato nei giorni scorsi nuovi istruzioni operative per tutti i ricorrenti al Tar Lazio negli anni 2007-2011 in merito alla prosecuzione del contenzioso.

Il comunicato sulle nuove istruzioni

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