Graduatorie Permanenti ATA: chiarimenti per chi aggiorna, i titoli di preferenza e riserva devono essere ridichiarati

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Procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A. Importanti chiarimenti su chi si appresta ad aggiornare il punteggio.

L’Ufficio Scolastico di Treviso con la nota 3610 del 11.05.2020 interviene in merito alla procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali previste dall’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. relativamente ai suddetti bandi, l’USR chiarisce che, le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line” dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020.

L’accesso al servizio “Istanze on line (POLIS)” si può effettuare in due modalità, la prima attraverso le proprie credenziali ottenute in fase di registrazione al portale, la seconda con le credenziali SPID.
All’occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

I candidati interessati al solo aggiornamento della graduatoria permanente dovranno chiedere la valutazione dei soli titoli di cultura e di servizio NON dichiarati nella precedente tornata concorsuale, relativamente ai servizi svolti si precisa che essi devono essere dichiarati specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio. Deve essere, altresì, dichiarato se essi abbiano dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie, il punteggio è ridotto a metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso e può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S, riportate nell’ ALLEGATO D del bando e nel Modello di domanda, nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
In applicazione dell’art. 2 del D.I. n. 165 del 30 luglio 2010 gli aspiranti che presentano domanda di nuova inclusione in provincia diversa da quella di residenza e che chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla Legge 104/92 (priorità nella scelta della sede) o della Legge 68/1999 (riserva del posto) devono allegare alla domanda la certificazione medica originale o in copia conforme all’originale.

Al personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 si ricorda che l’allegato H è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2 ai fini dell’attribuzione della priorità nella scelta della sede

Si precisa, inoltre, che i figli a cui fa riferimento la preferenza R devono essere fiscalmente a carico.

Chi dichiara il falso è soggetto a procedura penale

Si raccomanda il personale interessato di redigere la domanda di partecipazione con la massima attenzione poiché i dati riportati nella domanda stessa, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sulle quali verranno disposti adeguati controlli secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72. Si ricorda che in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, le disposizioni di cui all’art. 76 del sopracitato decreto prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale.

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