Graduatorie: la coda è incostituzionale anche a Trento. Parola del Consiglio di Stato.

Di Lalla
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ANIEF – Per la prima volta si esprime il C.d.S. (sez. V) sulla coda e rimette alla corte costituzionale la legge della provincia di Trento sull’aggiornamento delle graduatorie. Per i giudici l’art. 92, c. 2-bis, della L. p. n. 5/06 è in contrasto con gli artt. 3, 4, 16, 51, 97 della Costituzione.

ANIEF – Per la prima volta si esprime il C.d.S. (sez. V) sulla coda e rimette alla corte costituzionale la legge della provincia di Trento sull’aggiornamento delle graduatorie. Per i giudici l’art. 92, c. 2-bis, della L. p. n. 5/06 è in contrasto con gli artt. 3, 4, 16, 51, 97 della Costituzione.

Esulta l’ANIEF che aveva avvertito l’assessore all’istruzione, on. Dalmaso, all’indomani della pubblicazione dell’ordinanza di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie di Trento per l’a. s. 2009/2010: questa pronuncia del C.d.S. è quanto mai opportuna – dichiara il pres. Marcello Pacifico – viste le recenti proposte avanzate dai parlamentari della Lega su graduatorie regionali e punteggi di residenza, perché chiarisce come anche nelle regioni-province autonome con competenza esclusiva nel settore della Scuola non sia possibile inserire in coda i docenti provenienti da altre regioni o attribuire un punteggio diverso da quello obiettivo valutabile su tutto il territorio nazionale, neanche in presenza di un’invocata quanto mai falsa continuità didattica. Mentre rimane assicurato il diritto del ricorrente alla domanda risarcitoria in termini di immissioni in ruolo, punteggio di servizio non maturato e stipendio non percepito, e penso alle migliaia di docenti che hanno ricorso con l’ANIEF al Tar Lazio e al Presidente della Repubblica e attendono fiduciosi l’esito della sentenza della corte costituzionale sul c. 4-ter della L. 167/09.

Accolte le tesi dell’ANIEF che aveva denunciato l’incostituzionalità della norma blinda-graduatorie trentine un anno fa dalle pagine dell’Adige, tanto che la Provincia con la L. 2/2009 si era affrettata a garantire per il 2010/11 eccezionalmente l’aggiornamento delle graduatorie di Trento (previsto ogni 4 anni), e a inserire a pettine i docenti che nel 2008/09 si erano cancellati dalle graduatorie di altra provincia e avevano chiesto l’inserimento nella graduatorie di Trento. I due ricorsi al TAR Lazio erano stati respinti in nome delle prerogative della provincia autonoma di Trento in tema di graduatorie e personale scolastico e della continuità didattica. Ma nemmeno il federalismo può mettere in discussione il criterio di assunzione nella pubblica amministrazione: il merito prima di tutto, del certificato di residenza o di nascita.

L’ordinanza collegiale n. 106/10 dei giudici di Palazzo Spada ribadisce l’illogicità e l’irragionevolezza della norma che dispone l’inserimento in coda per i docenti provenienti da altra provincia perché penalizza lo stesso buon andamento del sistema scolastico, determinando la preferenza – anche a parità di fascia – per i docenti aventi un minore punteggio di merito (minori requisiti attitudinali), rispetto a chi pur avendo un punteggio anche sensibilmente superiore proviene da altra graduatoria, porta una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti con i medesimi requisiti, non tutela la continuità didattica in relazione ad incarichi annuali, dispone il reclutamento non su fondati criteri obiettivi di scelta dei docenti assicurati dal merito di ciascun candidato, si ispira ad una logica “protezionistica” dei docenti inseriti nelle graduatorie trentine, al fine di ostacolare l’arrivo di docenti da altre graduatorie, lede il diritto al lavoro dei docenti provenienti da altra provincia, a stabilire la residenza sul territorio nazionale, fortemente ostacolato dalla descritta difficoltà di continuare la propria attività lavorativa e il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza, secondo requisiti stabiliti dalla legge” e questi devono logicamente essere collegati – soprattutto quando è imposto un accesso concorsuale (art. 97, comma 3, della Costituzione)- con profili attitudinali o di maggiore o minore idoneità all’impiego o ufficio ovvero di capacità, tra i quali non rientra certamente la provenienza da stessa o altra graduatoria o di diversa provincia. “Né può essere escluso il dubbio di costituzionalità in base al fatto che con la modifica della L.P. n. 2/2009 l’impatto della norma sia stato limitato al primo anno, essendo poi possibile l’inserimento in base al punteggio di merito a partire dal successivo aggiornamento.” Perché “Per essere correttamente inseriti nelle graduatorie trentine il sacrificio che la norma provinciale impone è quindi la perdita di un anno di lavoro e del relativo punteggio”.

Un duro colpo per il fai da te della Giunta provinciale che potrebbe avere ricadute anche sui ricorsi recenti presentati dall’Associazione professionale e sindacale recentemente al Tar di Trento contro l’inserimento in coda nelle graduatorie di Trento dei nuovi aspiranti e l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 40 per ogni anno di supplenza prestato nelle graduatorie trentine, indipendentemente dall’ordine di scuola, ma anche al Tar di Bolzano per l’analoga norma lì vigente.

L’ordinanza di remissione alla corte costituzionale è tanto più rilevante se si pensa alle ultime dichiarazioni di una parte politica orientate a imporre un criterio di residenza alla selezione meritocratica con la scusa della continuità didattica. Basterebbe studiare un po’ di Costituzione, e leggersi le ordinanze dei tribunali. L’ANIEF, nel frattempo, attende fiduciosa la decisione della corte costituzionale sul c. 4-ter della L. 167/09 relativamente.

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