Graduatorie istituto: come si formano gli elenchi di sostegno

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I docenti specializzati per le attività di sostegno devono aggiornare la loro posizione negli elenchi delle graduatorie di istituto di II e III fascia, secondo quanto previsto dal DM n. 374/2017 “Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.”

Gli elenchi della I fascia saranno aggiornati contestualmente alla graduatorie ad esaurimento a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.

La costituzione degli elenchi delle graduatorie di istituto è disciplinata dall’articolo 4, comma 14, del suddetto decreto ministeriale, dove leggiamo:

“La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art.6 del Regolamento con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno di seconda e terza fascia nelle scuole secondarie di secondo grado, ai sensi dell’art. 15, commi 3-bis e 3-ter del decreto Legge n.104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari. Relativamente alla prima fascia rimane in vigore la suddivisione in aree disciplinari, sino allo scadere della proroga della validità delle graduatorie ad esaurimento e di I fascia di istituto, disposta dall’art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21. La costituzione degli elenchi di sostegno avviene secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo all’inserimento in II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.”

Le disposizioni da seguire sono, dunque, quelle dettate dal DM n. 131/07 (Regolamento supplenze), ad eccezione di quelle riguardanti la formazione degli elenchi nelle scuole secondarie di II grado. Tali disposizioni, infatti, sono state modificate dalla legge n.128/2013 di conversione del decreto legge n. 104/2013.

Per la scuola secondaria di II grado, secondo le citate modifiche, la costituzione degli elenchi di sostegno di seconda e terza fascia avviene senza la distinzione, precedentemente prevista, tra le diverse aree disciplinari: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica-professionale-artistica (AD03) e psicomotoria (AD04), previste dalla legge n. 104/92. Le predette aree, dunque, sono unificate e l’elenco è unico.

Come possiamo leggere nel DM 131/07, possono accedere agli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto di II e III fascia gli aspiranti in possesso del titolo valido per l’insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l’insegnamento di sostegno.

Gli elenchi sono divisi secondo la suddivisione in fasce (se sono inserito per le discipline di posto comune in II fascia, sarò inserito negli elenchi di sostegno della medesima fascia…).

Per la scuola primaria e dell’infanzia, i docenti specializzati sono inseriti negli elenchi di sostegno con la stessa posizione di fascia e relativo punteggio, con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria.

Per la scuola secondaria di I e II grado, i docenti specializzati sono inseriti negli elenchi di sostegno, secondo la migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria e con il punteggio relativo a tale graduatoria. L’elenco è unico per le diverse classi di concorso.

Cos’e’ previsto per i docenti, che si specializzeranno in seguito alla frequenza del TFA sostegno III ciclo (sono state già svolte le prove preselettive)? La risposta è fornita dall’articolo 14 dello stesso DM 374/2017, dove leggiamo:

“Con successivi provvedimenti, in applicazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, saranno disposti modalità e termini per consentire, nelle more del successivo aggiornamento triennale delle graduatorie di circolo e di istituto:
a) l’inserimento in II fascia dei docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto;
b) l’inserimento in elenchi aggiuntivi per il sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto.”

I docenti, dunque, che si specializzeranno ( come anche quelli che si abiliteranno) oltre il termine ultimo di presentazione delle domande (24 giugno 2017), potranno inserirsi, in attesa del prossimo aggiornamento, negli elenchi aggiuntivi secondo le disposizioni che emanerà il Miur, tramite apposito decreto, e che daranno vita  alle cosiddette finestre semestrali.

In attesa dell’apertura delle summenzionate finestre temporali, i docenti che conseguiranno l’abilitazione e/o la specializzazione presenteranno, tramite Istanze OnLine, il modello A4 di domanda di precedenza nell’attribuzione delle supplenze da III fascia per le corrispettive classi di concorso/posti di sostegno. La funzione, che permette la presentazione del modello A4, sarà disponibile per tutto il triennio di validità delle graduatorie.

Ricordiamo, infine, che i docenti già inseriti negli elenchi di sostegno, non devono dichiarare servizi e titoli già dichiarati e valutati nei precedenti aggiornamenti, altrimenti saranno esclusi dalla procedura.

E’ possibile, comune, dichiarare titoli, acquisiti prima del 23 giugno 2014, a condizione che gli stessi non siano mai stati dichiarati.

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