Graduatorie di istituto. Miur conferma: titolo di accesso non va inserito da chi aggiorna

Di Lalla
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Come anticipato, la querelle sulla dichiarazione relativa al titolo di accesso si conclude a favore dell’interpretazione sostenuta da OrizzonteScuola, ossia il titolo di accesso non deve essere ridichiarato dal docente che era già presente nella graduatoria di istituto per il triennio 2014/17.

In questa maniera ha correttamente indicato il sindacato UIL

Ne avevamo parlato in Graduatorie di istituto: dichiarare o meno titolo di accesso già inserito nel 2014? Confusione tra i sindacati e nel web sollecitando in tal senso una FAQ risolutiva dal momento che altri sindacati proponevano una interpretazione differente.

Questa la FAQ Miur

“Coloro che aggiornano il punteggio devono comunque ridichiarare il titolo di accesso?

R: Il titolo di accesso non deve essere dichiarato dall’aspirante già incluso nelle graduatorie del precedente triennio, in quanto il punteggio già attribuito verrà riconfermato in automatico dal Sistema Informativo. Potrà invece essere rivalutato o sostituito con altro più favorevole, compilando l’apposita sezione del relativo modello (Sez. C2 del modello A1 e Sez. C3 dei modelli A2 e A2bis).”

La soluzione migliore sarebbe stata quella di integrare ancora la FAQ “salvando” la situazione di coloro che hanno già presentato la domanda, ritenendo valide anche quelle domande.

Una situazione sulla quale riteniamo, per questo motivo, si debba ancora ritornare.

Graduatorie di istituto, il decreto II e III fascia, modelli domanda, tabella titoli. Scadenza 24 giugno, le istruzioni

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