Graduatorie di istituto docenti. Una nota chiarisce i requisiti per l’accesso alla terza fascia per A053, A063 e A064

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La direzione generale per gli ordinamenti del Miur ha fornito, con la nota 9113/17,  chiarimenti relativi ai requisiti per l’accesso alle graduatorie di III fascia del personale docente.

Il DPR 19/2016, all’art. 5, co 1, fa riferimento ai soggetti iscritti a percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle classi di concorso ridefinite nelle tabelle A e B, che possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo,di cui al decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 49 solo dopo aver conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti.

Possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016.

In relazione a quanto richiesto al punto 2) Titoli di accesso alle discipline di indirizzo del Liceo musicale, l’accesso alla classe di concorso è riservato per l’inserimento alla seconda fascia a docenti abilitati nelle classi di concorso del previgente ordinamento.

Per quanto riguarda l’inserimento alla terza fascia, nella fase temporale transitoria, i titoli di accesso sono quelli della colonna requisiti di accesso e nelle note con esclusione, però, dell’abilitazione.

 

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