Graduatorie di istituto: dichiarare o meno titolo di accesso già inserito nel 2014? Confusione tra i sindacati e nel web

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C’è tempo fino al 24 giugno per presentare i modelli di domanda per il rinnovo delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/20, ma c’è un piccolo dilemma che tiene banco nei vari gruppi Facebook attraverso i quali i docenti mettono in atto pratiche di mutuo aiuto per la compilazione delle domande, riferendo anche le indicazioni ricevute durante le consulenze dai sindacalisti provinciali. E la confusione si moltiplica.

Il dilemma. Modello A2 pag. 4 Dichiarazione relativa ai titoli di studio.

Il dubbio nasce dal fatto che nel modello di domanda del 2014, e così anche in quello del 2011, vi era l’esplicita indicazione ”

Nella sez. A, il titolo di accesso alla graduatoria va sempre indicato anche se non dà luogo ad alcuna attribuzione di punteggio in quanto già precedentemente valutato e quindi inglobato nel punteggio precedentemente acquisito.” Pertanto i “veterani”, ancora in graduatoria, pensavano di inserire ancora una volta, “di default”, il titolo di accesso.

Indicazione invece sparita nelle Avvertenze al modello A2 del triennio 2017/20. Primo elemento dunque che depone a favore di una diversa impostazione del modello.

E infatti nella stessa pagina del modello si trova il riquadro C3 in cui si chiede, se è stato inserito il titolo di accesso, il motivo per cui lo si deve attenzionare

Tutte motivazioni che non hanno nulla a che vedere con “titolo già dichiarato, valido, e già valutato nel precedente aggiornamento”.

Così il sindacato UIL nelle FAQ ci spiega quali sono invece i casi in cui, secondo quanto indicato nel decreto n. 374 del 1° giugno 2017, è necessario ridichiarare

titoli e servizi dichiarati nei bienni e/o trienni

Graduatorie di istituto 2017/20, Faq UIL

Tra l’altro, non essendo più soggetto a valutazione, il titolo non è di per sè indicativo di nulla (essendo inglobato nel punteggio già assegnato nel triennio precedente).

Tuttavia altre segreterie sindacali, anche con guide pubblicate on line, stanno fornendo indicazioni diverse, non corrispondenti al modello di domanda, e consulenti provinciali, ci riferiscono i docenti, liquidando la domanda con “il titolo si è sempre dichiarato”. Vero, ma il modello di domanda era diverso.

A questo punto sollecitiamo una specifica FAQ del Ministero che nel confermare che non è necessario dichiarare nuovamente il titolo di accesso già valutato correttamente nel 2014, trovi una soluzione anche per chi ha seguito indicazioni diverse. Sarebbe impensabile infatti chiedere ai docenti di riprendere la domanda già eventualmente presentata per correggere questo che non può essere considerato un errore.

D’altronde, anche se di errore dovesse trattarsi (ma così non è) non è un caso che può rientrare tra quelli sogggetti di esclusione, dal momento che, appunto, le indicazioni contrastanti arrivano dai sindacati. E la soluzione di compromesso è sempre la migliore e non aggiunge nulla al lavoro delle segreterie che dovranno valutare, in tempi stringati, la domanda.

Graduatorie di istituto, il decreto II e III fascia, modelli domanda, tabella titoli. Scadenza 24 giugno, le istruzioni

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