Graduatorie interne personale di ruolo. Chi deve essere escluso? Una scheda per i docenti e le scuole

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Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i beneficiari delle precedenze I, III, IV e VII dell’art 13 comma 1 del CCNI 2017/18:

PUNTO I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

  • Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120)
  • Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82)

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver presentato a scuola, entro il 6 maggio, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

PUNTO III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

L’esclusione dalla graduatoria avviene solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia di residenza/cura.

  • Precedenza prevista dall’art. 21 della l. 104/92

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver presentato a scuola, entro il 6 maggio, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

  • Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso aver presentato a scuola, entro il 6 maggio, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l’invalidità del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.

  • Precedenza prevista dall’art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver presentato a scuola, entro il 6 maggio, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92);

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.

Nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità (Il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l’invalidità totale).

PUNTO IV ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Precedenza prevista in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94.

Nota bene: L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari di detta precedenza si applica non solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito, ma è ulteriormente importante valutare se la scuola di attuale titolarità sia ricompresa o meno nel comune o nell’ambito in cui si esercita l’assistenza al disabile:

  1. Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune o ambito diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV art. 13.1.

  2. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o ambito del domicilio del familiare assistito.

  • Genitori (esclusione da riconoscere ad entrambi) – anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver presentato a scuola, entro il 6 maggio, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del figlio.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.

L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il figlio abbia una certificazione di disabilità “rivedibile” purché la durata del riconoscimento travalichi il 6 maggio.

Inoltre ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

  • Colui che esercita la legale tutela

La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all’assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).

Inoltre chi si è visto riconoscere dall´autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto.

Si noti infatti come il titolo del punto IV dell’art. 13/1 indichi “a parte” la posizione della tutela legale quindi ben separata dall’assistenza prestata agli altri soggetti (coniuge, figli, genitori) specificando appunto “assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”. In questo caso, quindi, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto, anche se non menzionato dal punto IV (es. zio, cugino ecc.).

È ovvio che sarà necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna è valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell’amministratore di sostegno.

  • Fratello/sorella (esclusione da riconoscere solo ad uno di essi) convivente col disabile

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver presentato a scuola, entro il 6 maggio, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella.

  1. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

  2. Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire dell’esclusione della graduatoria deve comprovare la convivenza con quest’ultima;

Inoltre può essere escluso dalla graduatoria solo in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l’interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

  • Coniuge che assiste l’altro coniuge o parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92)

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver presentato a scuola, entro il 6 maggio, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del coniuge.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.

L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il coniuge abbia una certificazione di disabilità “rivedibile” purché la durata del riconoscimento travalichi il 6 maggio.

  • Figlio che assiste il genitore disabile

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver presentato a scuola, entro il 6 maggio, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del genitore.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.

L’esclusione dalla graduatoria si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità “permanente”.

L’esclusione dalla graduatoria viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

  • impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;

  • essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante però precisare che l’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

PUNTO VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Precedenza prevista dall’art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 ovvero personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità

L’esclusione dalla graduatoria avviene solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui si ricopre il mandato.

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver presentato a scuola, entro il 6 maggio, la documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità).

L’esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.

L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

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