Graduatorie interne di istituto e titoli valutabili 5 punti. Sentenza Corte d’Appello dell’Aquila

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Lavv. Maria Grazia Spina, del foro di Avezzano, ci segna una sentenza dello scorso 7 maggio, resa dalla Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma di una sentenza del Tribunale di Avezzano.

Lavv. Maria Grazia Spina, del foro di Avezzano, ci segna una sentenza dello scorso 7 maggio, resa dalla Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma di una sentenza del Tribunale di Avezzano.

Espongo di seguito i punti salienti della decisione:

“I diplomi di Paleografia Latina rilasciati dalla Scuola Vaticana di Paleografia Diplomatica e Archivistica non danno diritto a punteggio ai fini dell’inserimento nella graduatoria d’Istituto per la individuazione dei soprannumerari. Ciò in linea con i criteri stabiliti nell’Ordinanza ministeriale n. 16/11 sulla mobilità”.

Lo ha statuito una recente, importante sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, la quale, in accoglimento dell’appello presentato dall’Avv. Maria Grazia Spina ed in riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la cancellazione di punti 5 indebitamente attribuiti ad una insegnante. Detti 5 punti avevano determinato un erroneo posizionamento in graduatoria della predetta docente, a discapito dell’appellante.

La vicenda ha inizio nel 2011.

Con la pubblicazione della graduatoria interna d’istituto, redatta dalla Scuola, per l’eventuale individuazione dei docenti in soprannumero per anno scolastico 2011/2012 emergeva la presenza di errori nel punteggio assegnato ad una docente. In particolare alla predetta insegnate venivano attribuiti punti 10 (5 + 5) relativi a due diplomi conseguiti presso la SCUOLA VATICANA di Paleografia e Archivistica

I due titoli venivano entrambi indebitamente valutati dalla Scuola sebbene l’attribuzione dovesse ritenersi illegittima,. Per tale ragione veniva proposto un primo Ricorso, al fine di ottenere la rettifica della graduatoria, con detrazione dei punti illegittimamente.

La graduatoria veniva rettificata, con sottrazione di soli punti 5 relativi ad un Corso annuale che non poteva dare diritto ad alcun punteggio, sia perché annuale e non biennale, sia perché, sostenuto nel medesimo anno (1996/1997), di altro corso biennale, (anch’esso valutato), laddove l’ordinanza ministeriale stabilisce chiaramente che “è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni.

Nessun riscontro veniva dato circa la erronea valutazione del corso di Paleografia Latina. Pertanto la ricorrente presentava un secondo ricorso, con il quale, veniva reiterata la richiesta di rettifica della graduatoria. Nel silenzio dell’Istituto Scolastico la ricorrente si vedeva costretta a rivolgersi al Giudice.

La Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto le ragioni della ricorrente ed ha statuito che secondo la corretta lettura della lettera “C” della tabella di valutazione dei titoli – (All. D) che è allegata e fa parte integrante del Contratto Nazionale Integrativo sulla Mobilità del Personale docente, Educativo ed ATA sottoscritto il 22.2.2011 e relativo all’anno scolastico 2011/2012, i titoli di paleografia latina rilasciati dalla Scuola Vaticana, non danno diritto a punteggio. Infatti, non rientrano nel novero dei titoli elencati dalla norma, essendo pacifico che la Scuola Vaticana non è una Università, né un istituto universitario, né un istituto pubblico; né ci sono peraltro equiparazioni di livello da parte di competenti organismi universitari.,

L’Insegnante, dunque, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Grazia Spina, ha ottenuto la rettifica della graduatoria con condanna alla cancellazione dei 5 punti erroneamente attribuiti dall’Istituto scolastico ad una collega a discapito della ricorrente-appellante.

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