Graduatorie interne istituto docenti ruolo, quando la pubblicazione, quali ne fanno parte. Organico unico. Le eccezioni. Le FAQ per le scuole

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Pubblichiamo una serie di FaQ per chiarire alcuni importanti questioni riguardanti le graduatorie interne d’istituto del personale docente che in questi giorni vengono pubblicate sui siti istituzionali delle scuole.

D. Entro quanto tempo dobbiamo pubblicare le graduatorie interne?

R. Entro il 21 maggio.

D. Siamo un istituto superiore e abbiamo docenti della stessa classe di concorso ma che insegnano in indirizzi diversi (geometra e professionale). Le graduatorie dei perdenti posto sono distinte?

R. No.

Per le scuole di I e II grado la graduatoria di istituto deve essere costituita per organico dell’autonomia ovvero sarà unica per ogni istituzione scolastica senza più distinzione di “sedi associate o di indirizzi con codici meccanografici diversi” (anche se situati in comuni diversi).

D. Siamo un istituto superiore con due indirizzi, diurno e serale, la graduatoria dei docenti sarà unica?

No.

Fanno infatti eccezione C.P.I.A., serali, sedi ospedaliere e carcerarie che manterranno ancora organici distinti anche all’interno della stessa autonomia.

Pertanto, nei casi sopra indicati le graduatorie devono essere distinte per tipologia di organico.

D. Abbiamo in servizio una docente immessa in ruolo con incarico triennale. Va inserita nella graduatoria interna di istituto?

R.

Da quest’anno anche il neoimmesso in ruolo va inserito nella graduatoria interna di istituto. L’attuale scuola è infatti già sede “definitiva”. Ovviamente andrà inserito in “coda” perché ultimo arrivato (a meno che non fruisca di qualche precedenza).

D. Esiste una graduatoria “a parte” per i docenti titolari di scuola rispetto ai docenti titolari di ambito assegnati alla nostra scuola con incarico triennale?

R. No.

Non esiste nessuna differenza tra i docenti titolari di scuola e docenti titolari di ambito con incarico triennale.

Pertanto, la graduatoria per l’individuazione dei soprannumerari è una sola e includerà, tutti i docenti in servizio nella scuola, divisi ovviamente per tipologia di posto e classe di concorso, a nulla rilevando se titolari di scuola o di ambito.

D. Un docente è arrivato quest’anno con passaggio di ruolo. Come dovrà essere graduato?

R. Il docente che ha ottenuto passaggio di ruolo ha nella vostra scuola la titolarità al pari di tutti i docenti arrivati sempre al 1/9/2016 come trasferimento o come immissione in ruolo.

Pertanto, dovrà essere graduato con tutti gli altri docenti arrivati al 1/9/2016 indipendentemente dalla tipologia di movimento (trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo).

D. Abbiamo in servizio dei docenti che sono per quest’anno scolastico in assegnazione provvisoria (anche interprovinciale) e in utilizzo. In quale scuola dovranno presentare la domanda per la graduatoria interna?

R. I docenti attualmente in assegnazione provvisoria o in utilizzo dovranno essere inseriti nella graduatoria interna della scuola di titolarità/incarico triennale e in quest’ultima dichiarare e documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della suddetta graduatoria.

D. Le precedenze per l’esclusione dalla graduatoria valgono anche per il docente ultimo arrivato a domanda volontaria che sarebbe inserito in coda alla graduatoria o solo per i docenti già titolari dagli anni precedenti?

R. Le precedenze sono indicate al punto I), III), IV) E VII) dell’art. 13 del CCNI 2017/18 e valgono per tutti i docenti senza distinzione alcuna.

Pertanto, anche il neoimmesso in ruolo oppure l’ultimo arrivato a domanda volontaria fruirà delle precedenze per l’esclusione dalla graduatoria.

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