Graduatorie interne di istituto. Come si individua il perdente posto? Consulenza segreterie scolastiche

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Si premette che la compilazione della scheda per la graduatoria interna di istituto riguarda tutti i docenti a tempo indeterminato con esclusione quindi dei docenti a tempo determinato ma anche dei neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2014.

Si premette che la compilazione della scheda per la graduatoria interna di istituto riguarda tutti i docenti a tempo indeterminato con esclusione quindi dei docenti a tempo determinato ma anche dei neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2014.

Questi ultimi docenti, infatti, pur se con contratto a tempo indeterminato non hanno ancora una sede definitiva e quindi non possono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto e di conseguenza dichiarati “perdenti posto”.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria; 
2. docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. 

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Particolare attenzione bisogna porre alla NOTA 2:

“Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze”.

INDIVIDUAZIONE DELL’EVENTUALE PERDENTE POSTO E COME LE SCUOLE DEVONO AGIRE

I PRIMI ad essere individuati perdenti posto, INDIPENDENTEMENTE DAL PROPRIO PUNTEGGIO, saranno:

  • i docenti che sono stati trasferiti nell’attuale scuola a domanda volontaria dal 1° settembre 2014 (docenti che quindi hanno scelto volontariamente tale sede nella domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra o di ruolo);
  • i docenti che sono stati dichiarati perdenti posto precedentemente al 2013/2014 (individuati quindi perdenti posto dall’anno 2012/13 e precedenti) e che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, SONO STATI SODDISFATTI NELLA SCUOLA IN CUI SONO ORA (CHE ERA QUINDI STATA ESPRESSA NELLE PREFERENZE).

Per questi ultimi docenti è utile una precisazione.

Rientrano in questo punto tutti quei docenti che hanno perso il posto NON l’anno scolastico 2013/14 ma dagli anni scolastici precedenti e che hanno già avuto assegnata una scuola di titolarità diversa da quella di ex titolarità perché ancora non sono rientrati in quest’ultima.

Tali docenti, ogni anno, per 8 anni, hanno diritto di rientrare nella scuola in cui hanno perso il posto.

Come?
Nella mobilità ordinaria (presentazione domande) devono produrre domanda di rientro in MODALITÀ ONLINE avendo cura (è infatti obbligatorio) di inserire come prima preferenza la scuola  in cui hanno perso il posto.

Ma se si inseriscono altre scuole oltre quella  in cui si è perso il posto cosa succede?

La scelta di tali sedi sarà “volontaria” al pari di chi, non essendo mai stato perdente posto, esprime le stesse preferenze.

Pertanto se nella scuola di precedente titolarità non dovesse ricrearsi il posto e il docente venisse trasferito in altra sede appositamente espressa nel MODELLO ONLINE, sarebbe considerato in questa sede “ultimo arrivato” e quindi a “domanda volontaria”.

In conclusione rientrano in questo punto che stiamo trattando tutti quei docenti che sono già perdenti posto e che hanno scelto nel MODELLO ONLINE a marzo del 2014 la scuola in cui sono titolari ora. Se infatti il docente non avesse espresso tale sede limitandosi ad indicare solo quella di ex titolarità, nell’attuale sede non ci sarebbe mai potuto arrivare l’1/9/2014.

ESEMPIO:

Docente perdente posto nella scuola A nel 2012/13 e dal 1/9/2013 assegnato d’ufficio o a domanda condizionata nella scuola B.
Nel 2013/2014, titolare nella scuola B, produce domanda di rientro per la scuola A e oltre ad inserire la scuola A come prima preferenza inserisce altre sedi compresa quella C in cui è adesso titolare dal 1/9/2014 perché nella scuola A non si è liberato il posto per poter rientrare.
Nella scuola C sarà ora considerato a domanda volontaria.
A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.

SOLO DOPO i docenti di cui sopra verranno presi in considerazione, IN BASE AL PROPRIO PUNTEGGIO:

  • i  docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto dagli anni scolastici precedenti al 1/9/2014 (docenti già titolari della scuola dall’1/9/2013 e anni precedenti); 
  • il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nell’attuale scuola (che è quindi quella in cui avevano perso il posto);
  • i docenti che sono risultati perdenti posto LO SCORSO ANNO SCOLASTICO (aprile 2014) e che dal 1° settembre del 2014 sono nell’attuale scuola perché trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se la scuola è stata inserita nella domanda da perdente posto come preferenza.

Per questi ultimi docenti è utile una precisazione.

Rientrano in questo punto quei docenti che sono stati dichiarati perdenti posto nel mese di aprile/maggio dell’anno scorso e che sono stati “costretti” a lasciare la propria scuola perché appunto è venuto a mancare un posto per contrazione di organico.

Tali docenti producono, di solito in fretta e furia, DOMANDA CARTACEA alla propria scuola di servizio. In questa domanda, di solito condizionata ovvero in cui richiedono di mantenere la continuità di servizio e la possibilità di rientrarvi,  possono esprimere delle sedi per evitare di essere trasferiti d’ufficio.

Cosa succede se entro settembre il posto non si ricrea?

Il docente in questione può essere trasferito in una delle sedi che ha espresso nella domanda o in mancanza di posti viene trasferito d’ufficio perché un “posto” lo dovrà pure avere visto che non può rimanere nella propria scuola.

Si precisa che in questa fase il docente non deve indicare come prima preferenza la scuola in cui è stato dichiarato perdente posto, perché vi è ancora titolare fino al 31/8 dell’anno in corso.

Tale docente, quindi, costretto ad allontanarsi dalla scuola di titolarità può anche esprimere delle sedi di suo gradimento in quanto dovrà avere per forza una nuova titolarità, ma questo non lo potrà penalizzare e quindi nella scuola in cui andrà non potrà essere considerato a “domanda volontaria”. Il punto infatti di partenza è che comunque è stato costretto ad allontanarsi dalla propria scuola.

Pertanto chi è stato TRASFERITO D’UFFICIO O A DOMANDA CONDIZIONATA l’1/9/2014 (quindi non per trasferimento volontario ma perché “costretto” a produrre domanda) in quanto dichiarato perdente posto lo scorso anno scolastico (aprile 2014 anno scolastico 2013/14), andrà graduato insieme agli altri docenti già presenti nell’organico dell’istituto a nulla rilevando se l’attuale scuola sia stata o meno inserita nelle preferenze.

ESEMPIO:

Docente perdente posto nella scuola A nel 2013/14 produce domanda cartacea in cui esprime delle sedi fra cui quella B in cui è attualmente titolare dal 1/9/2014 assegnato d’ufficio o a domanda condizionata perché nella scuola A non si è nel frattempo ricreato il posto per poter rientrare.
Nella scuola B sarà ora considerato insieme agli docenti già presenti nell’organico.
A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.

Consulenza: su www.chiediloalalla.orizzontescuola.it la sezione Graduatorie interne di istituto, nel forum Mobilità e graduatorie interne di istituto

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