Graduatorie interne di istituto, escluso docente che assiste il genitore con disabilità

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Le scuole stanno predisponendo in questi giorni le graduatorie interne di istituto per individuare eventuali docenti di ruolo perdenti posto. Le graduatorie saranno pubblicate entro il prossimo 20 aprile. 

Forniamo alcune indicazioni sulla base del vademecum predisposto dai Professori Paolo Pizzo e Mauro Colafato.

N.B.  Anche il neo immesso in ruolo al 1/9/2018 o chi è stato
trasferito a domanda volontaria o, ancora, chi ha ottenuto un passaggio di
cattedra e di ruolo e quindi deve essere collocato in fondo la graduatoria
come “ultimo arrivato”, può fruire di una delle precedenze di seguito
elencate e di conseguenza essere escluso dalla graduatoria.

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del genitore.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.

L’esclusione dalla graduatoria si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità “PERMANENTE”.

L’esclusione dalla graduatoria viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate
condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  •  impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore  disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;
  • essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante però precisare che l’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445
e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

ATTENZIONE: La convivenza con il genitore disabile non è dunque il
requisito per poter fruire dei benefici di cui stiamo trattando, ma solo
quello per non dover presentare le autodichiarazioni degli altri familiari.

In conclusione, se il figlio che assiste il genitore è l’unico figlio che convive
con quest’ultimo non deve presentare l’autodichiarazione di eventuali
fratelli o sorelle; se invece non convive con il genitore oppure vi convive
ma non è l’unico figlio, allora le dovrà presentare.

La convivenza con il disabile, infatti, dà solo precedenza al figlio, rispetto
ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione imprescindibile ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna
di istituto.

Il personale  non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

Graduatorie interne di istituto, come si individua docente perdente posto [VADEMECUM e MODELLI]

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