Graduatorie III fascia ATA: per valutare attestato qualifica professionale serve piano di studi

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Come si valuta l’attestato di qualifica professionale per la III fascia ATA? L’attestato deve essere integrato con  il piano di studi, per permettere alle segreterie di valutare correttamente. 

Scrive un nostro lettore

Avendo fatto tutto l’iter per la domanda di inserimento in graduatoria d’istituto ata III per il triennio 2018/2021, per la posizione di assistente amministrativo ho messo come titolo di accesso il diploma di maturità (58/60) per punti 9.67 e come titoli culturali il diploma di laurea per punti 2 e un attestato di qualificazione professionale art. 14 l. 845 del 1978 come corso di programmatore java sostenuto alla Regione Lazio (Ecipa CNA) per punti 1,5 per un totale di 13,77.

La scuola capofila si è limitata ad inserire i tutoli e le graduatorie sono diventate definitive sul MIUR-POLIS.

Con quel punteggio un Dirigente Scolastico di un’altra scuola mi ha chiamato per affidarmi una supplenza di 18 ore ma non hi ha fatto firmare nessun contratto e ora mi vuole fare un decreto di rettifica punti perché secondo lui il corso java non è valutabile come attestato professionale per la posizione di assistente amministrativo, asserendo che nel corso che ho seguito non si insegna Office e nemmeno programmi di contabilità gestionale per uffici amministrativi.

Aggiungo che sull’attestato di qualifica professionale c’è il programma del corso: Introduzione all’informatica e al web: internet, architetture client-server del web, web standard, internet working con tcp7ip, cgi, basic authentication in http, programmazione java, java e browser, la sicurezza java, sicurezza e firewall, il sistema azienda – avvio al lavoro d.lgs. 626/94.

Leggendo la normativa vedo che vale: “3) Attestato di qualifica professionale di cui all’articolo 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2): punti 1,50”.

Sono andato alla scuola capofila e in segreteria dipendenti ATA mi hanno invece detto che tale attestato è ben valido ai fini di 1,5 punti.

Vi chiedo chi ha ragione.
Saluti.”

di Giovanni Calandrino – i soli attestati di qualifica professionale valutabili, sono i titoli ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/1978. Ai fini della corretta valutazione, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio, in tal senso sono valutabili quegli attestati dove sul piano di studi si fa diretto riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.

I titoli inquadrabili nella definizione sopra riportata sono essenzialmente CORSI INFORMATICI con base di riferimento: gestione/informatizzazione ufficio – amministrativo/contabile.

In linea generale sono valutabili tutti quei titoli dove è presente nel piano di studi il pacchetto office/openoffice.

Pertanto per la corretta valutazione del suo titolo occorre esaminare il piano di studi.

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