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Graduatorie III fascia ATA: mancata convalida del punteggio e perdita della supplenza, chiarimenti alla scuola

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Un Dirigente Scolastico chiede info sulla convalida del punteggio di un assistente amministrativo.

Inserita nella terza fascia graduatoria ATA nel 2011, un’Assistente amministrativa a tempo determinato ha avuto conteggiati i servizi prestati in precedenza in una scuola paritaria per intero, 6 punti per anno scolastico. Infatti, nel DM 104/2011nella tabella allegata per il conteggio del servizio compariva questa dicitura:

B) TITOLI DI SERVIZIO
6) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) Scuole dell’infanzia : statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali; d) Scuole non statali paritarie (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50.

E’ poi vero che alla lettera F dell’Avvertenza all’allegato A si legge:
F) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

Evidentemente, la scuola capofila ha inteso rispettare la tabella B e non l’avvertenza della lettera F.

In effetti, si rileva una contraddizione, o almeno una mancanza di chiarezza. Dovendo provvedere alla convalida chiedo quanto segue:

  •  E’ obbligo rivedere il punteggio del 2011, che ha già avuto una convalida?
  • dovendo procedere ad eventuale correzione secondo il principio dell’autotutela, quali sono le conseguenze per la dipendente? Può mantenere il posto? il punteggio sarà valido? nell’eventualità, sarà necessaria nuova convocazione?
    Grazie per l’attenzione

Punteggio per servizio in scuole paritarie

Gentile DS, il D.M. n. 104 del 10 novembre 2011 prot. n. 9206 anche se scritto in maniera poco chiara ha comunque stabilito che, il punteggio da assegnare è ridotto alla metà in caso di servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute.
Pertanto il punteggio che è stato attribuito nel 2011 al candidato, era già errato e mi stupisco del fatto che sia stato pure convalidato. In ogni modo deve emettere al più presto, un provvedimento che attribuisca al candidato il corretto punteggio e che il servizio fino a oggi è stato prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

Il suddetto decreto dovrà essere inviato alle restanti 29 scuole dell’allegato D3.

Di conseguenza il contratto di supplenza dovrà essere concluso e si dovrà procedere alla riconvocazione per destinare il posto all’avente titolo.

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