Graduatorie III fascia ATA, consulenza per le scuole. Posso valutare un diploma ottenuto durante il servizio militare?

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E’ possibile valutare un diploma ottenuto durante il servizio militare come titolo di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA?

Tantissime scuole in fase di valutazione e inserimento in SIDI delle migliaia di domande, ci chiedono di fornire una risposta al quesito.

La circolare del 16 giugno 2011, n. 115431 fornisce indicazioni sulla valutabilità dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate.

Il Ministero dell’istruzione – Dipartimento per l’istruzione – D.G per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, con nota prot. n. 3407 del 19 maggio 2011, ha ribadito quanto già segnalato in precedenti occasioni, e cioè che, di norma, i brevetti e i titoli rilasciati dal Ministero della difesa non sono da considerarsi titoli di studio, in quanto risultano tali solo quelli rilasciati da istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Tuttavia, si precisa che, in attuazione della legge n. 212/1983, è stato emanato il decreto interministeriale del 16 aprile 2009, con il quale è stata prevista l’equipollenza dei titoli conseguiti al termini di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli istituti professionali.

Si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, alcuni stralci del predetto decreto:

art. 1, c. 1:
«Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze amiate nonché agli ispettori e sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano frequentato e completato con esito favorevole i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all’estero è riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di studio dell’istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al presente decreto.»;
art. 1. c. 3:
«I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/1983. Le domande, corredate da specifica attestazione rilasciala dall’Amministrazione Militare di appartenenza, dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi.»;
art. 2, c. 1:
«I diplomi di qualifica rilasciati ai sensi del presente decreto hanno la stessa natura di titoli di studio e la medesima validità così come indicalo dall’art. 2 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250, e consentono l’ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale.».

Pertanto solo in caso di “domanda di equipollenza” con il corrispondente diploma di qualifica dei corsi di studio dell’istruzione professionale è possibile valutare i titoli conseguiti al termini di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali.

In linea generale (senza domanda di equipollenza) resta valido che, i brevetti e i titoli rilasciati dal Ministero della difesa non sono da considerarsi titoli di studio, in quanto risultano tali solo quelli rilasciati da istituzioni scolastiche statali e paritarie.

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