Graduatorie III fascia ATA: aspiranti perdono supplenze perché il controllo titoli è effettuato in ritardo

WhatsApp
Telegram

Cosa si intende per “tempestività dei controlli” nella procedura delle supplenze del personale ATA? Cosa fare quando il punteggio viene ricalcolato e il servizio svolto diventa “di fatto”  e nel frattempo si rinuncia ad altre supplenze più favorevoli?

Ci scrive un lettore

Sono   in graduatoria 3 fascia personale ATA in qualità di collaboratore scolastico  con nomina da parte del dirigente scolastico dal  **settembre 2018 al 30 giugno 2019 con punti 11,90

la scuola in cui lavorio ha effettuato i controlli e il 14 febbraio 2019 mi fa presente con un decreto di rettifica punteggio che il mio punteggio è di **,** anziché **,** e che quindi il mio servizio effettuato era da considerarsi di fatto e non di diritto.

io in questo frattempo della convalida ho avuto molte convocazioni infatti anche nella scuola dove lavoro io l’ultimo incarico è stato assegnato  con punti 9,00 io ho perso tante supplenze e non mi arrendo a perdere il punteggio  cosa posso fare?

di Giovanni Calandrino – Gent.mo, è intollerabile che il controllo e convalida titoli sia stato effettuato dopo 5 mesi dall’inizio della  supplenza.

La tempestività dei controlli serve anche a questo, ad evitare quello che è successo a lei, di fatto le è stata  preclusa la possibilità di accettare altre supplenze.

Vorrei ricordare alla scuola che il comma 5 art. 7 del D.M. 640/2017 afferma:

“All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell’attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fa altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.”

Il termine “tempestivamente” non fornisce una scadenza temporale definita, ma in casi di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.

Pertanto a parere dello scrivente, i suddetti controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Ad oggi non sono presenti casi di ricorso sulla mancata tempestività dei controlli, cosi come invece richiama l’art. 7 D.M. 640/2017, eppur vero che la noncuranza dell’istituzione scolastica sull’applicazione del succitato art. è evidente e spesso svantaggiosa per il personale supplente (da come si evince dal suo quesito). Pertanto a parere di chi scrive la questione potrebbe essere generare un ricorso.

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo, prova scritta: Webinar + 80 esempi di prove svolte + Libro “Studio rapido”