Graduatorie a esaurimento: dove presentare i ricorsi?

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Con la sentenza dello scorso 21 maggio la Corte di Cassazione ha stabilito che i ricorsi dei docenti precari per il diritto di collocamento in graduatoria ad esaurimento si devono presentare nel luogo in cui il docente insegna e non nelle province scelte nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali.

Con la sentenza dello scorso 21 maggio la Corte di Cassazione ha stabilito che i ricorsi dei docenti precari per il diritto di collocamento in graduatoria ad esaurimento si devono presentare nel luogo in cui il docente insegna e non nelle province scelte nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali.

Il caso in questione riguarda alcuni docenti precari che, iscritti nelle ex graduatorie permanenti,  chiedevano l’iscrizione in 3 graduatorie provinciali presentando ricorso al Tar Lazio per essere inseriti in dette graduatorie a “Pettine” e  non in “coda”. I giudici del Tar del Lazio avevano affermato che la cosa non rientrava nella loro giurisdizione e a questo punto i docenti avevano presentato un nuovo ricorso al Tribunale del lavoro di Roma che a sua volta dichiarava la propria incompetenza in materia affermando che il giudice che doveva pronunciarsi su queste cose era quello del Tribunale del lavoro di una delle tre province scelte dai ricorrenti.




Secondo i docenti, invece, il giudice competente andava individuato  nel luogo in cui il dipendente lavora o lavorava al momento della cessazione del rapporto poiché questa è la regola che si usa nel pubblico impiego quindi il Tribunale competente doveva essere quello del luogo in cui detti docenti prestavano servizio nel 2009, ovvero il Tar del Lazio.

La Cassazione

A questo punto chiamata in causa la Cote di Cassazione si pronuncia a favore dei docenti stabilendo che il ricorso va presentato al Tribunale del luogo in cui il docente precario presta servizio (o lo ha prestato in caso di termine del lavoro) poiché questa regola è contenuta nell’articolo 413 comma 5 e riguarda le controversie dei rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione. Quindi per la Cassazione ciò che conta è l’esistenza i un collegamento con il rapporto di lavoro esistente al momento della domanda.

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