Graduatorie di Istituto: come si viene convocati, accettazione o rinuncia supplenza

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Quali supplenze vengono assegnate dalle graduatorie di circolo/istituto? Come si verifica la disponibilità degli aspiranti? Come si svolge la convocazione per l’assegnazione della supplenza?

Rispondiamo ai succitati quesiti facendo riferimento a quanto disposto dal DM n. 131/2007 (Regolamento supplenze) e dal DM n. 374/2017.

Tipologie di supplenze

Le graduatorie di circolo/istituto sono utilizzate dai dirigenti scolastici per le seguenti tipologie di supplenza:

  • supplenze annuali (al 31/08) e sino al termine delle attività didattiche (al 30/06) per posti che non sia stato possibile assegnare dalle GaE;
  • supplenze temporanee (malattia, maternità, permessi…) per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Per le supplenze sino a 10 giorni, leggiamo nella circolare sulle supplenze per l’a.s. 2018/19, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni con i docenti dell’organico dell’autonomia che siano in possesso del previsto titolo di studio di accesso.

Verifica disponibilità aspiranti supplenti

Le scuole, al fine di convocare i soli aspiranti che possono accettare la supplenza, ne verificano la disponibilità tramite procedura informatica, ossia tramite SIDI.

Sono nelle condizioni di accettare la supplenza le seguenti categorie di aspiranti:

  • totalmente inoccupati;
  • parzialmente occupati e che, quindi, possono completare l’orario di servizio;
  • occupati ma che si trovano nella condizione di cui all’articolo 8, comma 2, del DM 131/07. Tale articolo prevede che, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, il personale non impegnato in supplenze sino al termine delle lezioni o al 30/06 o al 31/08, può lasciare la supplenza per accettarne un’altra di durata sino al termine delle lezioni od oltre (30/06 o 31/08).

Modalità convocazione

Effettuata la succitata “ricognizione”, le scuole interpellano gli aspiranti a
supplenza, inseriti nella relativa graduatoria di circolo/istituto, riscontrandone o meno la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione.

L’interpello avviene mediante messaggio di posta elettronica (inviato all’indirizzo indicato su Istanze Online e nella domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie) con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.

Il messaggio (con avviso di ricezione) è inviato con la posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza di questa, con la posta elettronica istituzionale o privata (PEL).

Il messaggio di posta elettronica deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati essenziali relativi alla supplenza: data di inizio, durata e orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
  • il giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • le indicazioni di tutti i mezzi idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

Nel caso di convocazione diretta a più aspiranti (comunicazione multipla), il messaggio deve, inoltre, contenere:

  • l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza, in modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che hanno dato la propria disponibilità e non hanno ottenuto la supplenza, possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

La suddetta procedura di interpello e convocazione va seguita per ogni tipologia di supplenza, escluse le supplenze sino a 10 giorni, per le quali è possibile utilizzare altri sistemi già in uso (ad esempio tramite telefonata con relativo fonogramma). Per tali supplenze gli aspiranti sono interpellati dalle 7,30 alle 9,00.

Tempistiche

La proposta di assunzione, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, va inviata con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

Per le supplenze inferiori a 30 giorni non è fornita alcuna indicazione, saranno le scuole a stabilirne la tempistica, secondo criteri di efficienza (in relazione alle esigenze di servizio) e ragionevolezza.

Comunicazione rinunce, mancata presa di servizio e abbandono del medesimo

Le scuole sono tenute a comunicare al sistema informativo le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono. Ciò ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal DM 131/07.

Le sanzioni

Rinuncia supplenza graduatoria di istituto e accettazione supplenza da GaE

E’ possibile lasciare una supplenza ottenuta dalle graduatorie di istituto per accettarne un’altra attribuita dalle graduatorie ad esaurimento.

Supplenze: novità, sanzioni, diplomati magistrale, sostegno, potenziamento. Lo speciale

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