Graduatorie di istituto, supplenze con data di fine e clausola risolutiva. Ecco come

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L’articolo 41, comma 1, del CCNL 2016/18 ha predisposto che i contratti del personale della scuola debbano avere in ogni caso la data di termine. Lo stesso articolo prevede che i contratti possano prevedere tra le cause di risoluzione l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

Graduatorie di istituto

La succitata disposizione è quanto mai attuale, in quanto le scuole a breve chiameranno dalle graduatorie di istituto e non tutte sono state pubblicate in via definitiva sia per il personale ATA che per il personale docente.

Le graduatorie III fascia ATA sono in via di pubblicazione.

In corso di aggiornamento anche le graduatorie di prima fascia delle GI del personale docente, che dovranno essere ripubblicate dopo l’aggiornamento annuale delle GaE.

Le stesse graduatorie di istituto di II fascia del personale docente dovranno essere aggiornate, in seguito alle finestre semestrali.

Da quali graduatorie nominare

In attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive e senza alcuna indicazione da parte del Miur, se non quella richiamata nella circolare delle supplenze che rinvia al suddetto articolo 41, gli USR stanno fornendo proprie indicazioni.

L’USR Piemonte ha fornito delle indicazioni perfettamente in linea con quanto previsto dal contratto (per le supplenze del personale docente), indicando di nominare e far sottoscrivere un contratto con data di termine (30/06 o 31/08), inserendo tra le cause di risoluzione la seguente:

Il presente provvedimento potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.

Il contratto cartaceo, detta ancora l’USR, dovrà essere controfirmato dall’interessato.

Il contratto, in conclusione, sarà risolto non appena avverrà l’individuazione di un nuovo aspirante dalle graduatorie aggiornate (graduatorie di istituto docenti e ATA).

nota USR

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