Graduatorie di istituto: no II fascia per ITP senza provvedimento cautelare

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Alcuni docenti ITP, inseriti con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto per classi di concorso della tabella B, ci chiedono se è lecita la richiesta da parte della scuola di produrre un provvedimento cautelare (o una sentenza definitiva) per poter permanere in II fascia anche per l’a.s. 2018/19.

I docenti protestano affermando che nella circolare diramata dal Miur il 28 agosto 2018 non è esplicitamente scritto che i docenti inseriti lo scorso anno (anche senza provvedimento cautelare) debbano essere cancellati, affermando invece che le uniche cancellazioni riguardino i docenti destinatari delle sentenze del Consiglio di Stato citate o di altre sopraggiunte.

Graduatorie di istituto vengono ripubblicate annualmente

Va premesso che le graduatorie di istituto vengono ripubblicate ogni anno – nel triennio di vigenza – per far fronte alle nuove situazoini intercorse nell’anno scolastico precedente.

Riguardo agli ITP la circolare del 28 agosto con cui il Miur fornisce le indicazioni per le attribuzioni delle supplenze per l’a.s. 2018/19 del chiarisce tre circostanze

1) depennamento per docenti inseriti nelle sentenze citate

2) inserimento con riserva nel caso di provvedimenti giudiziali favorevoli in attesa della sentenza di merito

3) inserimento a pieno titolo in caso di sentenze passate in giudicato

Ne consegue che, nelle nuove graduatorie, eventuali altri casi differenti da questo non possono essere tenuti in considerazione.

Ossia, non è possibile per l’a.s. 2018/19 essere inseriti in II fascia delle graduatorie di istituto per una classe di concorso della tabella B (ITP) se non destinatari di un provvedimento del Tribunale. Sono cioè mutate le condizioni rispetto alla circolare dello scorso anno scolastico e poiché le graduatorie vengono ripubblicate annualmente, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, questa è la decisione del Miur.

Appare pertanto corretta la richiesta da parte della scuola.

Citiamo a questo proposito la circolare dell’Ufficio Scolastico di Torino, che spiega i motivi dei depennamenti:

1) ordinanza/sentenza favorevole all’Amministrazione

Oppure in alternativa

2) assenza di provvedimento giurisdizionale; in questo caso occorre richiamare l’intervento in autotutela ai sensi della legge 241/1990, fondato sull’interesse pubblico e sul divieto di estensione del giudicato sfavorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prorogato a tempo indeterminato dall’articolo 41, comma 6, del DL n. 207/2008.

Graduatorie di istituto, su ITP nuove sentenze. Depennamenti da II fascia

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