Graduatorie di istituto II fascia: diploma AFAM non è abilitazione, altra sentenza TAR negativa

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Altra sentenza negativa per alcuni docenti diplomati AFAM che hanno richiesto l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, richiedendo di far valere il proprio titolo di studio come abilitazione all’insegnamento.

Il TAR, con sentenza N. 03039/2018 ha respinto la richiesta di modifica del D.M. 1 giugno 2017 n. 374 con il quale il Ministero ha aggiornato II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il possesso di diploma di istruzione superiore congiunto al diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all’art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 (per brevità, diploma AFAM)

Spiega il TAR ” […] Ne deriva che se i titoli del c.d. vecchio ordinamento, conseguiti entro il 1999, erano sufficienti ai fini dell’accesso ai concorsi, lo stesso non vale ai fini dell’abilitazione all’insegnamento”

” Del resto – prosegue il TAR – già con l’art. 2, comma 4 – bis della L. 143/2004 il legislatore aveva previsto anche l’istituzione di un corso di abilitazione “speciale” per i docenti diplomati AFAM che fossero privi del relativo titolo, con la conseguente possibilità di parteciparvi per chi avesse conseguito il titolo anteriormente, mentre successivamente sono stati istituiti svariati corsi abilitativi ordinari di TFA per le classi di concorso musicali”

E conclude

“Ne deriva che, legittimamente, il D.M. impugnato da un lato ha previsto la possibilità di inserimento in II fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto dei docenti in possesso di diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di Il livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n, 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del MIUR 6 agosto 1999 n. 201 nonché di diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i; dall’altro ha precluso ai docenti privi di tali requisiti e in possesso del mero diploma AFAM, specie se conseguito dopo la richiamata riforma dell’ordinamento, l’iscrizione nella II fascia delle G.I. per l’insegnamento, riservata ai docenti abilitati (fermo restando che anche i docenti non abilitati possono effettuare supplenze previa iscrizione nella III fascia delle G.I. nelle classi di concorso per cui, ai fini dell’insegnamento, è richiesto il mero possesso del titolo di studio).

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto”

Dunque, altra pronuncia sfavorevole. Pronuncia che, secondo quanto riferisce in una apposita comunicazione il Gruppo Tutela Abilitati Tfa e Pas strumento musicale, è di notevole importanza in quanto riguarda anche docenti che in prima istanza avevano avuto esito favorevole al Giudice del Lavoro.

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