Graduatorie ATA terza fascia, lavori socialmente utili non sono valutabili

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Graduatorie ATA terza fascia: chiarimenti dall’ufficio Scolastico di Torino sulla valutazione dei servizi: lavori socialmente utili (LSU) e Lavori di Pubblica Utilità (LPU). 

Graduatorie ATA: non vale il servizio con contratto d’opera

Il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche
statali né altro servizio comunque prestato”.

Questo servizio pertanto non va valutato nelle graduatorie ATA di III fascia.

Graduatorie ATA: quali servizi sono valutabili

Il servizio valutabile  nelle graduatorie ATA di terza fascia è

  • quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o Enti Locali;
  • deve trattarsi di un servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei comparti di riferimento
  • oppure di periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi degli art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del Comparto Scuola per la parte ancora applicabile e del CCNL 2016-18 del Comparto Istruzione e Ricerca.

Tipologia di contratto per il servizio utile

Il servizio, quindi, deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo  Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e, eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).

In tale ultimo caso, occorre anche verificare la corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale. Quali titoli e servizi non sono valutabili

FAQ Miur

Il Miur ha spiegato con una FAQ che LSU e LPU non possono essere valutati.

Che cosa si intende con l’espressione “Amministrazioni statali” ed “Enti
locali” contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al DM 640 del 2017?

Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. Si allega l’elenco.

Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs 267 del 2000, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

A tal fine si richiama la nota MIUR prot. 8166 del 5 giugno 2009 che dettaglia con precisione quali servizi debbano essere riconosciuti per le graduatorie ATA 24 mesi, e chiarisce inequivocabilmente che LSU, LPU e servizi prestati con contratto d’opera non sono valutabili.

La nota dell’Ufficio Scolastico di Torino

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