Graduatorie ad esaurimento, reinserimento docente che aveva omesso di presentare domanda di aggiornamento

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Lalla – Con sentenza del 17 maggio 2013 il Tribunale di Firenze riammette nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011/14 una docente che aveva omesso di presentare domanda di aggiornamento e che per questo era stata depennata dal competente ufficio scolastico. La docente è stata assistita dall’ Avv. Nicola Da Settimo Passetti

Lalla – Con sentenza del 17 maggio 2013 il Tribunale di Firenze riammette nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011/14 una docente che aveva omesso di presentare domanda di aggiornamento e che per questo era stata depennata dal competente ufficio scolastico. La docente è stata assistita dall’ Avv. Nicola Da Settimo Passetti

La ricorrente affermava che:

– nell’anno scolastico 2006 / 2007 si era iscritta a Scienze della Formazione primaria ed in seguito aveva chiesto di essere inserita, con riserva di conseguimento del titolo, nella graduatoria ad esaurimento (già graduatoria permanente) di scuola primaria della provincia di Firenze;

– nel 2007 essa vi era inserita (doc. 1) e nel 2009, non avendo ancora conseguito la laurea in Scienze della Formazione, né avendo prestato alcun tipo di servizio, non aveva presentato domanda di aggiornamento della graduatoria ai sensi del D.M. 42/09;

– con domanda del 25.5.11 (doc. 3) ex DM 44/11 aveva chiesto l’aggiornamento / permanenza nella medesima graduatoria per il triennio 2011 / 2014;

– l’amministrazione aveva respinto la domanda, considerandola assente dalla stessa graduatoria sulla base dei DM 42/09 e 44/11 relativi alle procedure di aggiornamento (docc. 2,4), secondo i quali anche
la permanenza con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis L. 143/04 richiedeva la domanda dell’interessato, in mancanza della quale la cancellazione sarebbe stata definitiva;

– per contro, proprio dalla previsione integrale dell’art. 1 comma 1 bis L. 143/04, e nonostante la diversa arbitraria lettura operatane dai DM citati, risultava che nel periodo di inserimento con riserva la mancanza di una domanda di aggiornamento avrebbe comportato la cancellazione (temporanea) dalla graduatoria, alla quale tuttavia, su successiva domanda dell’interessato, poteva conseguire il reinserimento con recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;

– il diritto della ricorrente di essere inserita nella graduatoria ad esaurimento derivava quindi dal fatto che il diniego dell’amministrazione era stato pronunciato in violazione sia dell’art. 1 comma 1 bis L 143/04 (norma che dora in vigore doveva essere applicata integralmente anche nell’ultimo periodo che prevedeva il reinserimento dopo la cancellazione temporanea per assenza di domande intermedie di aggiornamento), sia dei principi ex L. 241/90 ed artt. 3 e 97 Cost.

Chiedeva pertanto la dichiarazione del proprio diritto ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento di scuola primaria della provincia di Firenze, con condanna del Ministero al relativo inserimento per il triennio 2011 / 2014.

Il MIUR si costituiva per eccepire il difetto di giurisdizione, evidenziando che la domanda tendeva alla caducazione della graduatoria rappresentando esercizio di interesse legittimo asseritamente violato dal
potere amministrativo.

Nel merito replicava che la previsione invocata dalla ricorrente (art. 1 comma 1 bis L. 143/04, relativa alla cancellazione temporanea per mancata domanda di aggiornamento rimediata con successiva domanda che consente il reinserimento in graduatoria), si riferiva alle originarie graduatorie permanenti e non era quindi più applicabile una volta che esse erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento (art. 1 comma 605 lett. C L. 296/06), poiché nel nuovo regime la permanenza richiedeva domanda di aggiornamento in mancanza della quale si produceva l’effetto di cancellazione definitiva come stabilito dai DM 42/09 e 44/11.

Motivi

GIURISDIZIONE

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto costantemente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative all’inserimento nelle graduatorie, assimilando in senso lato i poteri esercitati in
proposito dall’amministrazione a quelli del datore di lavoro che fronteggia situazioni di diritto soggettivo dei lavoratori, i quali svolgono in proposito pretese relative alla conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (fra le ultime Cass. sez. un n. 3032/11 e n. 22805/10 sulle graduatorie ad esaurimento, Cass. sez. un n. 17466/09, n. 3401/08 e n. 3399/08 sulle graduatorie permanenti).

MERITO

Le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 DL 97/04, convertito in L. 143/04, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento con l’art. 1 comma 605 lettera c) L. 296/06 art. 1. In base a quest’ultima disciplina, sono stati fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie nel biennio 2007 / 2008, per quanto qui interessa da effettuare con riserva per i docenti che frequentano il corso di laurea in Scienze della Formazione ancora in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione.

In sintesi, premesso che nel 2007 la ricorrente aveva ottenuto di essere inserita con riserva nelle graduatorie, e non aveva presentato domanda di aggiornamento nel 2009, si discute se:

-> trattandosi di graduatorie ad inserimento che per loro natura non consentono nuovi ingressi, la mancanza della domanda di aggiornamento nel 2009 avesse comportato esclusione definitiva (tesi dell’amministrazione),
-> oppure avesse comportato la sola esclusione temporanea rimediabile con la domanda di aggiornamento/permanenza del 2011 (tesi della ricorrente).

La domanda è fondata con riferimento all’art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 – per non essere stata espressamente abrogata da quest’ultima nuova disciplina, e per essere tuttora
richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11).

Questo giudice aderisce alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio (doc. 6 ric.), richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio (doc. 3 conv.), in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto dal DM 42/09. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l’omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l’interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso – come in effetti avvenuto nel caso in esame.

Le spese di lite, liquidate ex DM 140/12 (Sez. Un. n. 17406/12) seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento di scuola primaria della Provincia di Firenze, e condanna del Ministero al relativo inserimento per il triennio 2011 / 2014;

Condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500, oltre i.v.a. e c.p.a.

Il Giudice
Dr. Roberta Santoni Rugiu

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