Graduatorie ad esaurimento, parere favorevole del CSPI: le osservazioni. Rivedere tabelle titoli
Il decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento dovrebbe essere pubblicato a breve. Si attendeva il parere del CSPI, come evidenziato nella giornata di ieri.
Graduatorie ad esaurimento, date aggiornamento ufficiose: dal 26 aprile al 16 maggio
Il succitato parere è stato espresso nella seduta plenaria del 17 aprile 2018.
Aggiornamento GaE, CSPI: bene, ma serve fase transitoria
In premessa, il CSPI ha espresso il suo favore all’aggiornamento delle GaE, evidenziando però che esso non risolverà il problema dei vuoti di organico che si verificheranno con l’inizio del nuovo anno scolastico per effetto di concomitanti interventi (come i pensionamenti per quota 100).
Pertanto, per assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico, secondo il CSPI, è necessaria l’adozione di un provvedimento transitorio che consenta una fase straordinaria di immissione in ruolo da tutte le graduatorie (GAE e graduatorie dei concorsi 2016 e 2018, favorendo per questi ultimi, eventuali disponibilità volontarie alle assunzioni fuori dall’ambito regionale previsto dal rispettivo bando di concorso) a partire dall’ 1 settembre 2019.
Aggiornamento GaE, CSPI: spostare data scadenza domanda
Come anticipato dalla nostra redazione, secondo la bozza di decreto, le domande di aggiornamento/permanenza/trasferimento/reinserimento vanno presentate dal 26 aprile al 16 maggio.
Il CSPI suggerisce di spostare la scadenza delle istanze, considerate le festività ricadenti nel sopra riportato periodo.
Aggiornamento GaE: altre osservazioni CSPI
Di seguito le osservazioni mosse dal CSPI:
- Va chiarito il problema dei riservisti che attualmente hanno un contratto in corso, quindi non potrebbero usufruire del diritto di accantonamento dei posti subito, dato che non hanno oggi l’iscrizione al collocamento.
- Resta critica la situazione delle convenzioni fra Conservatori e Licei Musicali (art.2 co.13): si invita pertanto gli AT alla verifica che i servizi prestati, nonostante le convenzioni, siano riscontrati dalla presenza dei requisiti richiesti dalle normative vigenti.
- Si propone di integrare l’art.4 comma 8 con un richiamo più completo al D.M. n.21 del 2005, che faciliti la comprensione della norma: “… a condizione che non abbia conseguito, ai sensi del D.M n.21 del 9 febbraio 2005, artt. 2, 3 e 4, attuativi della legge n.143 del 4/6/2004, né il titolo di specializzazione, né l’idoneità, né l’abilitazione all’insegnamento”.
- Auspichiamo infine che fin da subito sia attivato un percorso di revisione delle tabelle dei titoli e dei punteggi per l’aggiornamento delle GAE, ma anche delle graduatorie d’istituto delle II e III fascia per verificare l’attualità di alcuni titoli e per chiarirne la valutazione (in particolar modo dei servizi con contratti atipici).
- Il CSPI segnala inoltre che il decreto per la presentazione delle domande, di cui all’art. 12 è, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 della legge 38/01, di competenza diretta dell’Ufficio speciale.
Il CSPI, in conclusione, esprime parere favorevole condizionato al recepimento delle richieste avanzate.