Graduatorie ad esaurimento: non possono esserci nuovi inserimenti, solo reinserimenti. Uffici Scolastici al lavoro

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Graduatorie ad esaurimento a.s. 2019/20: come chiarito al Miur in apposito parere dell’Avvocatura Generale dello Stato la corretta esecuzione di alcuni provvedimenti cautelari prevede esclusivamente il reinserimento dei docenti depennati a seguito di mancato aggiornamento. 

Scrive l’Ufficio Scolastico di Lecce

“Si fa riferimento ai contenziosi in oggetto specificati, trasmessi dal MIUR con nota prot. n. AOODGPER/37063 del 13/08/2019, unitamente alla richiesta di parere al Difensore Erariale in merito alle modalità esecutive delle relative pronunce rese dal Tar Lazio – Roma, si rende necessario, considerato il notevole numero dei ricorrenti riferiti a più province, acquisire i dati del personale interessato alla provincia di competenza dello scrivente Ufficio Territoriale di Lecce.

Tanto premesso si chiede di fornire i dati (nome, cognome, data di nascita), l’ordine e il grado della scuola, la classe di concorso, nonché di specificare per ogni docente se si tratta di nuovo inserimento o di reinserimento, in quanto già iscritti nella graduatorie permanenti poi divenute ad esaurimento, a seguito di mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle GAE.

Tale ultima condizione risulta fondamentale al corretta esecuzione dei citati provvedimenti cautelari come indicato dal parere dell’Avvocatura Generale dello Stato fornito al MIUR in riscontro alla precitata richiesta.” 

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