Graduatorie ad esaurimento: inserimento per iscritti ad anni successivi al primo di Scienze della formazione primaria nel 2008/09

Di Lalla
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inviato dall’Avv. Giuliano Giannini – Il Tribunale di Lecce torna ad esprimersi sulla vicenda dei docenti iscritti direttamente agli anni successivi al I dei Corsi di Scienza della Formazione Primaria e che nel biennio 2009-2011 sono stati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento perché non iscritti ai Corsi nel 2007-08.

inviato dall’Avv. Giuliano Giannini – Il Tribunale di Lecce torna ad esprimersi sulla vicenda dei docenti iscritti direttamente agli anni successivi al I dei Corsi di Scienza della Formazione Primaria e che nel biennio 2009-2011 sono stati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento perché non iscritti ai Corsi nel 2007-08.

Con sentenza n. 6300/13 il Giudice del Lavoro ha confermato che la riforma universitaria di cui al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 consentendo la mobilità fra corsi di laurea permette l’iscrizione al secondo anno di un nuovo corso di laurea purchè lo studente del precedente corso abbia superato un certo numero di esami che un’apposita commissione deve valutare positivamente perché conseguiti in insegnamenti compresi anche nel nuovo corso di studi.

Di conseguenza se uno studente è stato iscritto nell’anno accademico 2008/09 al secondo anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria, deve aver frequentato nell’anno accademico 2007/08 un corso di laurea di formazione similare o deve aver seguito un percorso didattico formativo per gli obiettivi qualificanti il corso di laurea in scienza della formazione primaria.

Se questo è vero – recita la sentenza – , il dato formale costituito dall’iscrizione al corso di laurea in scienze della formazione primaria nell’anno 2007-08 non può valere ad escludere, stando alla lettera della norma ed al di là dei possibili intendimenti del legislatore, chi ha comunque frequentato nello stesso anno accademico corsi di laurea di pari qualificazione professionale tanto da poter essere iscritto nell’anno accademico 2008-09, al secondo anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria: si tratta di studenti che, al pari di quelli iscritti al primo anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria nell’ano accademico 2007-08, conseguono l’abilitazione all’insegnamento nello stesso arco temporale e hanno identica formazione professionale”.

Principio questo ripreso anche da una recente sentenza del Tribunale di **** che nell’interpretare il dettato dell’art. 5 bis del d.l. n. 137/08 convertito in L. n. 169/2008 ha sentenziato che la norma “ha l’evidente funzione di limitare l’accesso alle graduatorie ad esaurimento a coloro che saranno in grado di conseguire il diploma di laurea che abilita all’insegnamento nella scuola primaria entro i predeterminati limiti temporali (il biennio 2011-2013) individuati dal legislatore in funzione della definitiva stabilizzazione del personale docente precario; solo a costoro viene garantito il diritto all’inserimento definitivo, escludendo chi, immatricolatosi negli anni successivi, non sia in grado di rispettare detto termine”.

Pertanto, a seguito di tali pronunce appare più che fondata la rivendicazione del diritto a far parte delle graduatorie di terza fascia (per la scuola dell’infanzia e primaria) per gli studenti abilitati in scienza della formazione primaria che, pur avendo fatto espressa richiesta nel 2008-09 di entrare con riserva, sono stati illegittimamente esclusi dagli UU.SS.PP.

L’inserimento nelle GAE può essere ottenuto impugnando i provvedimenti di esclusione innanzi al giudice del lavoro.

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