Graduatorie ad esaurimento: inserimento a pettine dopo numerosi anni, il docente ha diritto a risarcimento?

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Inserimento “a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento: da quando decorre l’assunzione se la P.A. non ha osservato le regole?

Quando il reclutamento dei docenti, nella scuola pubblica, avviene tramite concorso per soli titoli e secondo il sistema delle graduatorie ad esaurimento, il candidato non vincitore che in seguito abbia ottenuto, per altra via, l’immissione in ruolo e che sostenga di essere stato assunto a tempo indeterminato in ritardo a causa dell’inosservanza, da parte della P.A., di regole non discrezionali di formazione della graduatoria, può proporre domanda di risarcimento del danno in forma specifica, nel solo contraddittorio dell’Amministrazione, per ottenere la condanna della predetta al riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro sin dal momento del compimento delle originarie operazioni di selezione, a condizione che sia dimostrato, secondo criteri processuali di certezza, che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato l’esito positivo in suo favore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, con l’Ordinanza n. 12489 depositata il 24 giugno 2020.

I fatti. Un docente, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di una provincia siciliana, presentava, per l’a.s. 2009/2010, domanda di iscrizione per una provincia piemontese, venendo collocato “in coda”, cioè dopo a chi già precedentemente era iscritto in quelle graduatorie, in quinta posizione.

Analogamente, anche per l’a.s. 2010/2011, egli fu collocato “in coda”.

I predetti atti erano stati poi annullati dal T.A.R. del Lazio e il docente, sulla base di tale pronuncia, aveva adito il giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dei provvedimenti coi quali era stato disposto il suo posizionamento “in coda” nelle graduatorie 2009/2010.

Era quindi sopraggiunto il d.l. 134/2009 che aveva stabilito il collocamento “in coda” per i bienni 2007-2008 e 2008-2009, con superamento di tale limitazione solo a partire dalle graduatorie del biennio 2011/2013.

Il T.A.R. del Lazio aveva interpellato la Corte Costituzionale, la quale aveva affermato che la predetta disciplina risultava “eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento cd. a pettine dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione”.

Tale disciplina collideva col rispetto del principio del merito e col riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza.

Al docente, nell’agosto 2011, è stato attribuito, ma poi “accantonato” in attesa dell’esito del contenzioso, un posto di ruolo con effetti retrodatati al 2010, quindi, in esito alla formulazione delle graduatorie per il biennio 2011/2013, al ricorrente è stato assegnato un posto di ruolo, con decorrenza 1.9.2011.

Il giudizio promosso dallo stesso docente davanti al T.A.R. è stato nel frattempo definito con declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, che veniva quindi adito dal ricorrente.

Presso il giudice del lavoro il docente chiedeva la condanna del Ministero al riconoscimento della decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione a tempo indeterminato dal 1.9.2009 (a.s. 2009/2010).

In prima battuta il Tribunale aveva accolto il ricorso, poi la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione: il giudice d’appello, pur ritenendo sussistente il diritto del docente all’inserimento “a pettine” nelle graduatorie fin dall’a.s. 2009/2010, riteneva che non sussistessero i presupposti probatori utili all’accoglimento della domanda, per non avere il ricorrente assolto al proprio onere probatorio in merito al fatto che, se vi fosse stato l’inserimento a pettine di tutti i docenti provenienti da altre province, egli si sarebbe collocato in posizione utile in relazione ai posti disponibili, oppure in merito al fatto che tutti i docenti “in coda” collocati in posizione migliore della sua non avessero più interesse, per rinuncia o altre ragioni, al collocamento” a pettine”, per quella classe di concorso.

Il docente si rivolge alla Corte di Cassazione, che condivide la tesi dallo stesso sostenuta.

Il diritto all’inserimento a pettine. Come rilevato dalla Corte d’appello, il diritto del docente all’inserimento “a pettine” non era più in discussione in causa, insieme all’accertamento dell’inadempimento della P.A. rispetto agli obblighi a suo carico per la conduzione delle immissioni in ruolo sulla base delle graduatorie permanenti.

Il risarcimento in forma specifica ha per oggetto il riconoscimento degli effetti di un diritto che si assume spettasse pienamente, sicché chi agisce è comunque onerato di dimostrare la prevalenza sugli altri candidati potenzialmente destinati a colmare i posti per i quali vi era capienza.

In riferimento al posizionamento del ricorrente, quinto tra i candidati in coda, la Cassazione evidenzia che il possesso, da parte sua, di un punteggio superiore a tutti i 38 assunti, fa ritenere, con alta probabilità logica, che una valutazione concreta, sulla base di una prova di resistenza impostata ad un criterio di capienza, possa portare ad una soluzione diversa della controversia.

Il rinvio al giudice di merito. Le doglianze del docente sono state accolte e la causa è stata rimessa al giudice d’appello che dovrà procedere a un nuovo esame della controversia e dei dati istruttori, attenendosi al seguente principio: “in tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, mediante concorso per soli titoli e secondo il sistema delle c.d. graduatorie ad esaurimento, il candidato non vincitore che successivamente abbia ottenuto, per altra via, l’immissione in ruolo e che sostenga di essere stato assunto a tempo indeterminato in ritardo a causa dell’inosservanza, da parte della P.A., di regole non discrezionali di formazione della graduatoria, può proporre domanda di risarcimento del danno in forma specifica, nel solo contraddittorio dell’Amministrazione, al fine di ottenere la condanna della predetta al riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro sin dal momento del compimento delle originarie operazioni di selezione, a condizione che sia dimostrato, secondo criteri processuali di certezza, che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato l’esito positivo in suo favore”.

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