Graduatorie ad esaurimento: deve valere priorità nella scelta della sede per assistenza art. 33 legge 104

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Una docente di scuola secondaria di secondo grado, precaria, collocata nella graduatoria ad esaurimento con il coniuge invalido al 100% con necessità di assistenza continua provvedeva ad inviare all’Ambito Territoriale di riferimento le relative certificazioni, unitamente alla richiesta di riconoscimento delle suddette precedenze, per l’a.s. 2015/2016, al fine di poter beneficiare della priorità di scelta nel conferimento di incarichi a tempo determinato e/o indeterminato, avendo avanzato richiesta per le fasi di reclutamento B e C del piano assunzionale straordinario di cui alla L. n. 107 del 2015.

Il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015 – con il quale è stato fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla L. n. 68 del 1999 ed alla L. n. 80 del 2006 art. 6 comma 3bis (leggi, tutte, a tutela delle persone disabili) – ha omesso di prevedere una analoga disposizione per i docenti in possesso di certificazione ex L. n. 104 del 1992, con ciò negando, di fatto, ai docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, qual è la ricorrente, la possibilità di far valere il proprio diritto alla priorità di scelta nel conferimento degli incarichi di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato e snaturando e disattendendo le previsioni della L. n. 104 del 1992, pur genericamente riconosciuta.

E’ stata pubblicata la sentenza del T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 31-10-2016, n. 10763 con la quale si afferma che “ come è noto l’art. 33 comma 5 della L. n. 104 del 1992 sancisce che “Il lavoratore di cui al comma 3, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.





Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, si tratta di una “possibilità” che deve essere vagliata dall’amministrazione, e ciò non può non valere anche con riferimento alla possibilità di beneficiare della priorità di scelta nel conferimento di incarichi a tempo determinato e/o indeterminato, avendo ella avanzato richiesta per le fasi di reclutamento B e C del piano assunzionale straordinario di cui alla L. n. 107 del 2015 solo “ove possibile”.

Ciò non toglie che, ad avviso del Collegio, in considerazione della ratio sottesa alla norma e della tutela primaria non soltanto del lavoratore ma, ancor prima, del suo familiare di ricevere la necessaria assistenza morale e materiale, debba essere ritenuta illogica la determinazione dell’amministrazione nella parte in cui, con i Decreti Ministeriali impugnati, non abbia garantito ai soggetti legittimati la possibilità di evidenziare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di tale possibilità – che, naturalmente, dovrà poi essere valutata caso per caso dall’amministrazione- quando essi si manifestino e quindi anche in sede di aggiornamento annuale.

A tale interpretazione non osta, ad avviso del Collegio, il disposto dell’art.9, comma 20, del D.L. n. 70 del 2011, conv.in L. n. 106 del 12 luglio 2011 secondo cui “A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza”.

Non si tratta, infatti, nel caso in esame di un’ipotesi di “aggiornamento del punteggio” del docente, ma della possibilità, per gli aventi diritto, di invocare i benefici che la legge predispone a tutela del diritto fondamentale della salute, nel momento in cui si verifica la necessità di usufruire della protezione garantita dall’ordinamento.

Ed invero, tanto nel caso della L. 12 marzo 1999, n. 68 e dell’art. 6 comma 3-bis della L. n. 80 del 2006, quanto nelle fattispecie descritte dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, si tratta di disposizioni inserite nell’ordinamento a tutela in via diretta dei portatori di handicap (e solo indirettamente dei familiari che, al fine di prestare loro assistenza, possono usufruire dei benefici previsti).

Non vi è, pertanto, alcuna ragione per differenziare nei decreti ministeriali impugnati la posizione di chi i possiede i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla L. n. 68 del 1999 e alla L. n. 80 del 2006 art. 6 comma 3 bis da chi possiede i requisiti per beneficiare della priorità nella scelta della sede ai sensi dell’art.33 comma 5 L. n. 104 del 1992.”

Concludendo in questo modo: “ i decreti ministeriali in epigrafe vanno annullati nella parte in cui, contrariamente a quanto disposto dall’art.1 comma 2 del D.M. n. 235 del 2014, non prevedono la possibilità di confermare (o far valere ex novo) il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede ai sensi dell’art.33 della L. n. 104 del 1992.”

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