Graduatorie ad esaurimento aggiornate con nuove classi di concorso, ma alcuni docenti potrebbero perdere punteggio

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Le operazioni di immissioni in ruolo e conferimento delle supplenze, a partire dall’a.s. 2017/18, saranno condotte con le nuove classi di concorso, disciplinate dal DPR 19/2016 e il dm n. 259/17 in via di pubblicazione.

Tale operazione presuppone la modifica delle graduatorie ad esaurimento, per aggiornarle con i codici delle nuove classi di concorso.

I docenti ancora inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento non devono far nulla, in quanto si tratta di una operazione automatica operata a livello centrale dal sistema informatico sulla base di parametri preimpostati.

Il Miur ne ha dato notizia con il decreto n. 400 del 12 giugno 2017, volto principalmente a disciplinare le operazioni di carattere annuale (scioglimento riserva per chi ha conseguito abilitazione, dichiarazione titolo di sostegno, introduzione riserva legge 68/99).

Vi si legge infatti

“Per effetto del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e del D.M. n.259 del 9 maggio 2017, i docenti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi inclusi gli aspiranti che presenteranno domanda agli effetti del decreto, figureranno a decorrere dall’a.s. 2017/18 nelle graduatorie corrispondenti alla classe di concorso istituita con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017.

Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e successive modifiche e integrazioni, tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento interessati saranno, analogamente, collocati nella graduatoria di confluenza con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017 privilegiando:

  • la graduatoria di fascia più favorevole;
  • a parità di fascia, la graduatoria con punteggio maggiore;
  • a parità di fascia e punteggio, la graduatoria con maggiore anzianità di iscrizione. “

Nella maggior parte dei casi il passaggio non avrà alcuna conseguenza, prima la classe di concorso aveva una denominazione e un codice, adesso ne avrà un altro.

Diverso invece il discorso relativo alla classe di concorso nella quale confluiscono due o più del vecchio ordinamento.

Lo mette in rilievo la FLCGIL

“Nel caso di docenti che hanno servizi solo in una delle graduatorie (di quelle che confluiscono), l’operazione è analoga alle corrispondenze 1 a 1.

Nel caso invece di docenti che hanno servizi anche in una o più delle altre classi di concorso confluite nella nuova (che siano o meno inclusi per esse in graduatoria ad esaurimento) si determina una penalizzazione in quanto tali servizi (ora specifici per la nuova classe di concorso) non sono valorizzati (o lo sono come non specifici) nella graduatoria che confluisce.

Abbiamo chiesto al Miur che sia prevista la possibilità , per coloro che si trovano in questa ultima situazione, di poter presentare istanza di rivalutazione per i punteggi mancanti in modo da garantire parità di trattamento a tutti gli aspiranti. ”

Aggiornamento graduatorie ad esaurimento, scadenza 8 luglio: scioglimento riserve, sostegno, legge 68/99. Come cambiano per tutti le classi di concorso

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