Graduatorie ad esaurimento 2014: le FAQ per Scienze della formazione primaria

Di Lalla
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red – Estrapoliamo dalle FAQ ripubblicate dal Ministero quelle utili per i laureati in Scienze della formazione primaria. Guide e consulenza GaECalcola punteggio servizio e titoli

red – Estrapoliamo dalle FAQ ripubblicate dal Ministero quelle utili per i laureati in Scienze della formazione primaria. Guide e consulenza GaECalcola punteggio servizio e titoli

17) D.: Al candidato già iscritto in graduatoria per la scuola primaria quale idoneo del corrispondente concorso per esami e titoli, che avendo conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, sezione scuola primaria, sostituisce il titolo d’accesso, saranno valutati gli anni di servizio prestati durante la durata legale del corso di laurea?
R.: Si, in quanto la nota 5 al punto B.3, lett. c) della Tabella (all.2) dispone che nei casi elencati, tra cui rientra quello in esame, il servizio prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in scienze della formazione primaria è valutabile. Analogamente per la scuola dell’infanzia. (ex FAQ 36 del 15 maggio 2007)

22) D.: Per gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a seguito di procedure concorsuali, sono valutabili altri diplomi di scuola secondaria di II grado e le lauree triennali?
R.: No. A norma della nota 7 al punto C.1) della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2) si valutano solo le lauree almeno quadriennali. Ciò in quanto il titolo d’accesso alle graduatorie in questione è la laurea in scienze della formazione primaria. Diversamente operando, all’aspirante che si iscrive con il superamento di procedura concorsuale sarebbe valutato il possesso del diploma scuola secondaria di II grado o della laurea triennale, mentre al candidato che si iscrive con la Laurea in scienze della formazione primaria detti titoli non darebbero alcun punteggio. (ex FAQ 42 del 30 maggio 2007)

23) D.: Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare è sufficiente aver sostenuto un solo esame di lingua inglese nel corso di laurea in scienze della formazione primaria?
R.: Si. la Laurea in scienze della formazione primaria costituisce titolo idoneo per l’insegnamento nella scuola primaria con riferimento a tutte le aree disciplinari e gli insegnamenti in cui si articola il corso; pertanto, in relazione al superamento dell’esame d’inglese, è titolo valido anche per l’insegnamento della lingua straniera. (ex FAQ 43 del 30 maggio 2007)

24) D.: All’aspirante che possegga la laurea in scienze della formazione primaria sia per l’indirizzo per l’infanzia, sia per la primaria vengono attribuiti 30 punti per ciascuna graduatoria?
R.: No, il punteggio aggiuntivo dei 30 punti spetta esclusivamente per l’indirizzo conseguito temporalmente per primo, mentre per il secondo indirizzo, in quanto acquisito a seguito di un corso integrativo, spettano 6 punti che saranno attribuiti automaticamente dal sistema sia nel caso in cui la prima abilitazione sia stata già dichiarata nel corso degli anni precedenti, sia nel caso in cui le due abilitazioni siano comunicate entrambe con la stessa istanza di iscrizione nella fascia aggiuntiva per l’a.s. 2012/13. (modifica della FAQ 11 del 5 aprile 2007 per adeguamento alle istanze on line)

25) D.: All’aspirante iscritto in graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d’insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria? te in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il  titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l’abilitazione è stata conseguita “fuori corso”, il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione. Pertanto l’aspirante che abbia conseguito il titolo con un corso abbreviato indicherà sempre quattro annualità secondo le indicazioni fornite. Qualora non lo facesse, ed indicasse

  • tre annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati l’anno precedente la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di un anno di corso precedente a quelli indicati;
  • due annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati i due anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di due anni di corso precedenti a quelli indicati;
  •  una annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quello indicato i tre anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di tre anni di corso precedenti a quello indicato.

(modifica della FAQ 35 del 15/5/2007 per adeguamento alle istanze on line)

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