Graduatorie ad esaurimento 2014 17: non sarà previsto il reinserimento degli esclusi per non aver prodotto domanda

Di Lalla
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red – Coloro che si trovano esclusi dalle graduatorie ad esaurimento per non aver prodotto domanda di permanenza negli ultimi aggiornamenti chiedono se sarà possibile il reinserimento in occasione dell’aggiornamento 2014 17. La risposta è negativa, anche se alcuni docenti (impossibile quantificare quanti) hanno ottenuto il risultato tramite ricorso individuale.

red – Coloro che si trovano esclusi dalle graduatorie ad esaurimento per non aver prodotto domanda di permanenza negli ultimi aggiornamenti chiedono se sarà possibile il reinserimento in occasione dell’aggiornamento 2014 17. La risposta è negativa, anche se alcuni docenti (impossibile quantificare quanti) hanno ottenuto il risultato tramite ricorso individuale.

Gli ultimi decreti di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento hanno previsto

"A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine […] La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria."

E’ così avvenuto che coloro che, per svariati motivi, non hanno presentato domanda di permanenza in graduatoria, ne sono rimasti esclusi, in conseguenza della legge 296/06 che ha trasformato le graduatorie permanenti in Graduatorie ad esaurimento, e dunque chiuse a nuovi inserimenti.

Ricordiamo che la graduatoria ad esaurimento, a carattere provinciale, è utilizzata per il 50% delle immissioni in ruolo e per l’attribuzione di supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno.

Alcuni di questi docenti hanno presentato ricorso individuale al Giudice del lavoro, ottenendo il rinoconoscimento al reinserimento.

Le motivazioni. Esse sono elencate nelle sentenze emesse, ne estrapoliamo una a favore di un ricorrente del sindacato Anief "l’esclusione di coloro che non avevano dimostrato interesse per la permanenza nella graduatoria rimane invece disciplinata dalla legge previgente senza che la nuova apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda ” e rileva che “ nella specie non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all’inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento ” convenendo che “ la disposizione di cui all’art. 1 co. 1-bis D.L. n. 97/2004, nel disciplinare l’onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale – per quanto riguarda questo specifico adempimento – rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie ”.

Le sentenze del Giudice del lavoro hanno valore individuale.

Pertanto, poichè ad oggi il Ministero non è intervenuto per modificare la legislazione, nel prossimo aggiornamento sarà contenuta la stessa prescrizione per coloro che sono stati esclusi dagli elenchi in precedenti aggiornamenti.

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