Graduatoria Istituto III fascia, 24 CFU e docente già inserito che chiede nuova classe concorso
Graduatorie di Istituto III fascia, aggiornamento e nuovi inserimenti. Requisiti.
Quesito
Il decreto scuola DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, ha apportato delle novità in merito alle graduatorie di istituto, che elenchiamo di seguito:
- riapertura graduatorie di istituto per i docenti non abilitati sino al 2022/23
- trasformazione delle graduatorie di istituto in provinciali.
1) Riapertura III fascia
Nelle graduatorie di Istituto, ai sensi della legge 107/2015, possono accedere soltanto i docenti abilitati. Tale disposizione è stata derogata già nel precedente aggiornamento 2017/20 e lo è stata ancora tramite il decreto scuola, dove leggiamo:
All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune sulla scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
L’accesso alla terza fascia della graduatoria di istituto, dunque, sarà possibile anche per il prossimo aggiornamento valido per il triennio 2020/21, 2021/2022, 2022/2023. A tal fine, si deve essere in possesso della laurea e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b)). I 24 CFU, invece, non sono previsti per i docenti già inseriti.
- Graduatorie provinciali
La trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali è prevista dall’articolo 1 quater del suddetto decreto. In ciascuna provincia, dunque, saranno costituite graduatorie distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria sarà costituita per i posti di sostegno, ove confluiranno naturalmente soltanto i docenti in possesso di specializzazione.
Dalle nuove graduatorie provinciali si attingerà per gli incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, dopo l’esaurimento delle GaE (nel senso che sono stati già convocati tutti gli aspiranti presenti o che non vi sono più aspiranti).
Risposta ai quesiti
La nostra lettrice:
- per inserirsi per la scuola secondaria di primo grado deve attendere l’aggiornamento triennale, che avviene tramite decreto ministeriale (che non è ancora stato emanato); le consigliamo di controllare se il piano di studi prevede quelle materie e quei crediti formativi necessari per accedere ad una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado (controlli al riguardo il DPR 19/2016, come modificato dal DM 259/2017);
- per la classe di concorso per la quale è già inserita non deve conseguire i 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- per la nuova classe di concorso – scuola secondaria di primo grado, trattandosi di inserimento in nuova graduatoria, i 24 CFU dovrebbero essere acquisiti (attendiamo in ogni caso il decreto ministeriale che fornirà indicazioni più precise).
Evidenziamo infine che i 24 CFU sono requisito necessario per accedere al concorso ordinario con laurea e appunto 24 CFU.