Graduatoria interna di istituto. Sono stato dichiarato perdente posto: come presentare domanda di trasferimento

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I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne suddette, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne suddette, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento (MODALITÀ ONLINE), l'eventuale nuova domanda sostituisce INTEGRALMENTE quella precedente.

La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda.

Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

APPROFONDIMENTO

OPZIONE A: CONDIZIONARE LA DOMANDA OVVERO SBARRARE “NO” NELL’APPOSITA CASELLA RISPONDENDO QUINDI NEGATIVAMENTE ALLA VOLONTÀ DI TRASFERIMENTO A DOMANDA.

In questo caso il docente dichiarato perdente posto esprime la volontà di voler rientrare nell’attuale scuola nel corso dell’ottennio successivo (a partire dall’a. s. 2016/17) nel caso non dovesse nel frattempo essere riassorbito nella propria scuola e fosse quindi trasferito a domanda condizionata o d’ufficio in altra scuola l’1/9/2015 (a.s. 2015/16). Ciò gli garantisce anche il mantenimento del punteggio di continuità finora maturato.

Precisiamo che nella domanda condizionata il docente NON DOVRÀ INDICARE COME PRIMA PREFERENZA LA SCUOLA IN CUI È ORA TITOLARE E NELLA QUALE È STATO APPENA DICHIARATO PERDENTE POSTO, e può esprimere anche altre scuole e altri comuni rispetto a quello di titolarità purché indichi, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).

In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate.

Si evidenzia che tutte le preferenze espresse nella domanda, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda (il fatto di essere perdente posto non dà NESSUNA PRECEDENZA per le preferenze espresse).

Ricordiamo che i docenti di infanzia/primaria e I grado possono presentare contemporaneamente alla domanda condizionata quella di trasferimento interprovinciale compilando l’apposito modulo. In questo caso il docente non verrà riassorbito nella scuola di titolarità e la domanda condizionata non avrà valore qualora venga accolta la richiesta di sedi situate in diversa provincia.

A questo proposito particolare attenzione deve prestare il DOCENTE DI II GRADO che volesse richiedere anche altre province e quindi far prevalere la domanda di trasferimento interprovinciale:

Intanto anche per tali docenti che intendono condizionare la domanda vige l’obbligo di indicare il codice relativo all’intero comune di titolarità prima di eventuali altre preferenze provinciali relative ad altri comuni (in caso contrario le preferenze provinciali relative ad altri comuni sono annullate).

Ricordiamo però che tali docenti (a differenza di infanzia, primaria e I grado) potrebbero indicare province diverse da quella di attuale titolarità utilizzando un unico modello di domanda, quindi inserire sia preferenze provinciali, sia interprovinciali.

Potremmo quindi avere un docente di II grado che dichiarato perdente posto si chieda se può effettuare la domanda di trasferimento interprovinciale e nello stesso tempo tentare di condizionare quella provinciale, qualora la prima non fosse accolta.

Giova intanto precisare che il docente che richiede anche altre province e presenta comunque domanda condizionata in unico modello, può far valere quest’ultima SOLO se le sedi interprovinciali che inserisce nella domanda non dovessero essere disponibili (al pari quindi dei docenti degli altri ordini e gradi di scuola).

Trattandosi quindi di un unico modello (quello del II grado) in cui inserire sia le sedi provinciali che interprovinciali, il docente che vuole dare precedenza alla domanda interprovinciale (e far successivamente valere quella condizionata) deve inserire prima le sedi (singole, codice comuni, distretti ecc.) di diversa provincia rispetto a quella di titolarità, poi il comune di attuale titolarità (preceduto eventualmente dalle singole sedi del comune). Poi inserire anche sedi di altri comuni della provincia di titolarità.

ES.
Docente II grado dichiarato perdente posto nella provincia di Catanzaro comune di Lamezia Terme scuola X.
Il docente vuole contemporaneamente condizionare la domanda e chiedere anche trasferimento interprovinciale per la provincia di Cosenza (eventualmente anche altre province) dando precedenza a quest’ultimo.
La domanda va così compilata:
Prima preferenza scuola di Cosenza, poi codici comuni della provincia di Cosenza, poi distretti ecc .ed eventualmente altre province.
Dopo aver terminato con le preferenze relative alla provincia di Cosenza (ed eventualmente alle altre province) deve inserire il codice Comune di Lamezia Terme eventualmente preceduto da altre scuole relative sempre al comune di Lamezia Terme (ricordiamo che la scuola in cui è stato dichiarato perdente posto non va inserita). Poi può esprimere scuole di altri comuni della provincia di titolarità ovvero della provincia di Catanzaro.
Il docente in questo modo potrà essere riassorbito nella scuola di titolarità ovvero la domanda condizionata è valida solo se non sarà soddisfatto in nessuna delle sedi (o province) interprovinciali inserite prima del codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero di preferenze valide relative al comune di titolarità).

Cosa può succedere al 1/9/2015 per chi ha condizionato la domanda?

1. La domanda condizionata è annullata e il docente viene assorbito automaticamente nell’istituto, se durante i movimenti si è ricreato o liberato un posto perché è aumentato l’organico oppure perché un docente della stessa scuola (stesso ordine o classe di concorso) ha ottenuto un trasferimento/passaggio presso altra scuola.

Nota bene

  • Per la scuola dell’infanzia e primaria l'assorbimento in organico può avvenire anche su posti di diversa tipologia rispetto a quella di titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di trasferimento.
  • Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche nell'ipotesi che si formi una cattedra orario esterna tra la scuola di titolarità ed altra scuola.
  • Per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell'interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

2. Il docente non viene riassorbito per mancanza di posto quindi è valida la domanda condizionata.

  • Se il docente è soddisfatto in una delle preferenze espresse nella domanda viene trasferito a “domanda condizionata”.
  • Se il docente non è soddisfatto in nessuna delle sedi espresse neanche nell’ambito del comune di titolarità è trasferito d’ufficio sugli altri comuni della provincia seguendo la tabella di viciniorietà.
    Se non ci fosse neanche un posto libero sarà trasferito d'ufficio su un posto di D.O.P.

OPZIONE B: NON CONDIZIONARE LA DOMANDA QUINDI METTERE LA CROCETTA SUL “SÌ”: DICHIARARE LA VOLONTÀ DI PARTECIPARE AL MOVIMENTO A DOMANDA NONOSTANTE LA CONDIZIONE DI PERDENTE POSTO

In questo caso se durante i movimenti si ricrea o si libera un posto nella scuola di titolarità perché è aumentato l’organico oppure perché un docente della stessa scuola (stesso ordine o classe di concorso) ha ottenuto un trasferimento/passaggio presso altra scuola, il docente partecipa in ogni caso alla mobilità per le sedi espresse nella domanda.

Due sostanzialmente le ipotesi:

Nel caso il docente fosse soddisfatto per una delle sedi espresse nella domanda non conserverà la “soprannumerarietà” e quindi perderà il diritto di rientro nella sua ex scuola di titolarità e contemporaneamente il punteggio di continuità maturato nella stessa.

Nel caso il docente non fosse soddisfatto in una delle sedi espresse nella domanda:

  • Se durante i movimenti si ricrea il posto nella scuola in cui è stato dichiarato soprannumerario, vi rientrerà e quindi viene riassorbito nell’organico.
  • Se, invece, durante i movimenti dovesse perdurare la situazione di soprannumerarietà per mancanza di posti nella scuola in cui è stato dichiarato perdente posto (e ovviamente in tutte le sedi espresse nella domanda), il docente viene trasferito d’ufficio nel comune di precedente titolarità; negli altri comuni della provincia seguendo la tabella di viciniorietà e infine su un posto di D.O.P.

Leggi anche Graduatoria interna di istituto: come si compila la domanda e chi diventa "perdente posto". E book gratuito

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