Graduatoria interna istituto, quali docenti devono essere inseriti e quali no

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Nella graduatoria interna di istituto devono essere inseriti tutti i docenti titolari a prescindere dalla loro effettiva presenza in servizio nella scuola.

Per ogni classe di concorso e tipologia di posto deve essere predisposta una specifica graduatoria, ciascuna delle quali può comprendere un numero differente di docenti, in base al numero di cattedre presenti nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica e al numero di docenti titolari per quella specifica classe di concorso o tipologia di posto.

Quali docenti devono essere inseriti

Devono essere inseriti nelle graduatorie interne di istituto tutti i docenti titolari nella scuola, nessuno escluso.

Il requisito necessario per l’inserimento è, quindi, la titolarità e non la sede di servizio.

Saranno inseriti, pertanto, i docenti appartenenti alle seguenti categorie:

  1. docenti titolari e in servizio nella scuola
  2. docenti titolari assenti per l’intero anno scolastici per aspettativa, mandato politico o per qualsiasi altra motivazione che consente l’assenza per l’intero anno scolastico
  3. docenti titolari assenti per malattia
  4. docenti titolari in servizio per l’intero anno scolastico in un’altra istituzione scolastica in seguito a utilizzazione o assegnazione provvisoria

Quali docenti non devono essere inseriti

Non devono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto, in quanto non ne hanno diritto, le seguenti categorie di docenti:

  1. docenti in servizio nella scuola per utilizzazione o assegnazione provvisoria, con titolarità, quindi, in un’altra istituzione scolastica. Questi docenti saranno, chiaramente, inseriti nella graduatoria interna di istituto della scuola di titolarità
  2. docenti in servizio nella scuola con contratto a tempo determinato. Si tratta, infatti, di docenti non ancora immessi in ruolo, che non hanno, quindi, una scuola di titolarità. In qualità di docenti precari non possono essere inseriti in nessuna graduatoria interna di istituto e lo saranno soltanto in seguito all’immissione in ruolo, nella scuola in cui risulteranno titolari
  3. docenti in pensione dal 1° settembre dell’anno scolastico per il quale si predispone la graduatoria
  4. docenti che hanno ottenuto trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo per l’anno scolastico per il quale si predispone la graduatoria, , con conseguente modifica della loro scuola di titolarità

Quali docenti devono essere esclusi

Hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, al fine di salvaguardare la loro titolarità

nella scuola, i docenti beneficiari di una delle precedenze previste nel contratto sulla mobilità, come indicato nell’art.13 comma 2.

Come chiarisce, infatti, l’articolo citato, nella lettera a), “I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.) [….]”

Per quanto riguarda i requisiti necessari per l’esclusione e i criteri per l’individuazione del docente soprannumerario, nel caso in cui uno dei beneficiari di precedenza debba essere obbligatoriamente coinvolto nell’esubero, si rimanda ad uno specifico articolo di prossima pubblicazione.

Graduatoria interna d’istituto: con quale tempistica deve essere predisposta e pubblicata

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