Graduatoria interna e docenti ex DOS. Come le scuole devono calcolare il punteggio

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Giungono in redazione numerosi quesiti riguardanti il punteggio da assegnare ai docenti ex DOS (titolari di posto di sostegno di II grado) che da questo anno risultano titolari di scuola dopo la soppressione della Dotazione Organica di Sostegno.

Le scuole ci chiedono come dovrà ora essere calcolato il loro punteggio per la graduatoria interna di sostegno ai fini dei perdenti posto e in particolare come dovrà essere considerato il punteggio di continuità.

Lo abbiamo chiesto a Paolo Pizzo.

I docenti ex DOS fino al 2015/16 erano docenti che non avevano una titolarità perché graduati nella Dotazione Organica di Sostegno a livello provinciale ed ogni anno, in base ad un punteggio calcolato secondo la tabella dei trasferimenti d’ufficio (con alcune particolarità es. non venivano calcolate le esigenze di famiglia in riferimento al ricongiungimento), chiedevano di essere utilizzati sui posti di sostegno. Tale assegnazione era disposta ogni anno dagli ATP di riferimento.

Una volta utilizzati in una scuola x avevano però la possibilità di richiedere ogni anno la conferma nella stessa scuola in cui erano stati utilizzati e garantire così la continuità sul posto di sostegno (ciò è importante da precisare per quello che diremo dopo) oppure indicare altre scuole.

Lo scorso anno tali docenti hanno prodotto domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 perché dovevano acquisire una titolarità, dal momento che la Dotazione Organica di Sostegno doveva essere soppressa (al pari della ex DOP).

Con domanda cartacea presentata alla scuola di utilizzo 2015/16 hanno avuto la possibilità di esprimere, all’interno del modulo, la volontà di ottenere la titolarità nella stessa scuola in cui al momento della domanda erano utilizzati.

Pertanto, alcuni docenti hanno ottenuto la suddetta conferma acquisendo così titolarità nella stessa scuola di utilizzo, altri, per mancanza di posti, hanno invece ottenuto mobilità volontaria in altre scuole della provincia e giunti nel 2016/17 come “normale” trasferimento.

Come deve essere calcolato ora il punteggio nella graduatoria interna?

Il punteggio degli ex DOS è ora calcolato come tutti gli altri punteggi dei docenti della stessa scuola ovvero dovrà essere utilizzata la stessa tabella con riferimento ovviamente ai trasferimenti d’ufficio.

Pertanto, va considerato il raddoppio del punteggio per gli anni svolti su sostegno (sia di ruolo che di pre ruolo) e il pre ruolo è calcolato 3 punti per ogni anno di servizio fino al quarto anno e 2 punti dal quinto anno in poi.

Entrerà in gioco anche il punteggio delle esigenze di famiglia con particolare riferimento al ricongiungimento al familiare (nelle graduatorie interne si parla di “non allontanamento”) se lo stesso è residente nello stesso comune di titolarità, e particolare attenzione dovrà essere posta per il punteggio di continuità e per la “coda” della graduatoria.

È infatti importante precisare che anche per il docente ex DOS vale il punteggio di continuità nella scuola, ma a una sola condizione, che il docente abbia avuto la riconferma nella stessa scuola nella quale era lo scorso anno utilizzato.

Il MIUR ha infatti chiarito, a seguito dell’intervento dei sindacati, che il docente ex DOS utilizzato nella scuola x nel 2015 e anni precedenti e che ha avuto la riconferma l’1/9/2016 nella stessa scuola x, conserva il punteggio di continuità maturato durante l’utilizzo e non dovrà essere considerato ultimo arrivato nella graduatoria interna ma titolare dagli anni precedenti. Praticamente è come se la titolarità si considerasse da quando era lì utilizzato.

Nella nota di trasmissione agli UU.SS.RR. dell’.OM. e del CCNI della mobilità, si precisa:

“…in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione dell’eventuale personale soprannumerario. In tal senso si precisa che, al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall’art 21 comma 11 punto 2 dell’allegato CCNI.”

Pertanto, il docente ex DOS che ha avuto la riconferma nella stessa scuola in cui era utilizzato conserva tutta la continuità acquisita in detta scuola e si considera altresì titolare degli anni precedenti; sono invece considerati ultimi in graduatoria quei docenti che non sono stati riconfermati nella stessa scuola di utilizzo e sono quindi arrivati per trasferimento in altra scuola l’1/9/2016.

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