Graduatoria interna d’istituto: quali docenti sono esclusi dalla graduatoria?

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La graduatoria interna di istituto viene predisposta annualmente, con validità per un anno scolastico, da tutte le istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di individuare eventuali docenti soprannumerari, in presenza di contrazione nell’organico dell’autonomia, con conseguente riduzione del numero di cattedre o di posti

Docenti coinvolti

Sono interessati all’inserimento nella graduatoria interna di istituto tutti i docenti titolari o con incarico triennale nella scuola che risulteranno, in automatico, titolari nella scuola di incarico, come stabilito nell’art.6 comma 8 del contratto

A tal fine questi docenti sono chiamati alla compilazione di una specifica scheda finalizzata alla valutazione del punteggio spettante, in base al quale saranno posizionati nella graduatoria

Predisposizione delle graduatorie

Per ogni classe di concorso e per ogni tipologia di posto, presenti nell’organico della scuola, devono essere predisposte distinte graduatorie, entro i termini previsti nel nuovo CCNI sulla mobilità.

Come stabilisce l’art.19 comma 4 (per scuola dell’Infanzia e Primaria) e l’art.21 comma 3 (per scuola Secondaria I e II grado), il Dirigente scolastico deve provvedere, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formulazione e pubblicazione all’Albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari nella scuola

Valutazione punteggio

Il punteggio spettante a ciascun docente viene valutato in base alle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI (Allegato 2-Tabella A) con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

Il servizio pre-ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato, quindi, come per la mobilità d’ufficio.

Le graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il docente non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto, il Dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Il Dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento, termine che sarà esplicitato nell’Ordinanza ministeriale di prossima emanazione.

Come vengono inseriti i docenti nella graduatoria?

I docenti titolari nella scuola vengono inseriti nella graduatoria interna di istituto in base al loro punteggio. Fanno eccezione a questa regola i docenti “ultimi arrivati nella scuola”, cioè neo-immessi in ruolo o nuovi arrivati in seguito a mobilità volontaria, che per l’anno scolastico di arrivo saranno collocati in coda a prescindere dal punteggio e saranno i primi a rischiare un eventuale esubero, in sintonia con quanto stabilisce il CCNI nell’art.19 comma 7 (per scuola dell’Infanzia e Primaria) e nell’art.21 comma 11 (per scuola Secondaria I e II grado), come di seguito riportato:

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1.docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo.

Sono esclusi i docenti della scuola Primaria che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Per i docenti che rientrano in questa categoria, risulta importante ed esplicativa la nota 2) dove si chiarisce che “Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze

Docenti esclusi dalla graduatoria

Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, come previsto dall’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 comma 1, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Questi docenti hanno il diritto all’esclusione dalla graduatoria solo al fine di evitare di essere dichiarati perdenti posto e di tutelare, quindi, la loro titolarità nella scuola, in presenza delle condizioni previste nel contratto.

Le condizioni necessarie per usufruire di tale diritto, come indicate nel succitato art.13 comma 2, sono le seguenti:

a)l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

b)qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei docenti beneficiari delle precedenze indicate nei punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI, devono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. di prossima emanazione

Docenti esclusi dalla graduatoria e assegnazione COE

Il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto dei beneficiari delle precedenze indicate nei punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13, non li esonera, però, dall’attribuzione di una eventuale cattedra orario esterna costituitasi in seguito a contrazione in organico, quindi non presente nell’organico dell’anno scolastico precedente (COE ex-novo), come indicato nell’art.11 comma 8 del CCNI.

Questi docenti, come chiarisce l’art.13 comma 3 lettera c), possono essere esclusi dall’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, soltanto se tale cattedra è costituita tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi).

Decadenza del beneficio di esclusione dalla graduatoria

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, sono tenuti a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il Dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

Docenti non inseriti nella graduatoria di istituto della scuola di servizio

Non sono interessati all’inserimento nella graduatoria interna di istituto i docenti in servizio nella scuola che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1- docenti in utilizzazione e, quindi, titolari in altra istituzione scolastica

2- docenti in assegnazione provvisoria e, , quindi, titolari in altra scuola

3- docenti con contratto a tempo determinato e, quindi, privi di titolarità

I docenti indicati nei punti 1 e 2 saranno inseriti nella graduatoria interna di istituto della scuola di titolarità

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