Graduatoria interna di istituto, quando si perde il punteggio aggiuntivo di 10 punti

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Quando si perde il punteggio aggiuntivo di 10 punti? Nella graduatoria interna di istituto mi è stato tolto perché ho ottenuto trasferimento provinciale per il corrente anno scolastico? E’ corretto?

Rispondiamo ai quesiti della nostra lettrice riferendo quanto previsto in merito dal CCNI sulla mobilità 2019/22.

Punteggio aggiuntivo 10 punti: a chi spetta

La valutazione dei titoli e servizi, nell’ambito della graduatoria interna di istituto, avviene ai sensi della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, allegato al succitato contratto.

Il punto D) della Tabella così detta:

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter)…………………………..Punti 10

I 10 punti, dunque, spettano a coloro i quali tra il 2000/01 e il 2007/08, non hanno presentato domanda di trasferimento  o passaggio provinciale.

Esempio: docente arriva nella scuola X nel 2002/03 e non presenta domanda di trasferimento o passaggio in ambito provinciale per il 2003/4, 2004/05, 2005/06, gli spettano i 10 punti.

Come si evince dall’esempio, per avere i 10 punti si deve aver prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: quello di arrivo più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

Le condizioni si sono realizzate, quindi i 10 spunti spettano, anche se si è ottenuto, nel periodo considerato, un trasferimento interprovinciale.

Il punteggio è riconosciuto anche a coloro che, tra il 2001/02 e il 2007/08, hanno presentato in ambito provinciale:

  • domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
  • domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ottennio di fruizione del diritto alla precedenza prevista dai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI (rientro nella scuola o comune di ex titlarità).

Ricordiamo, infine, che il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale vanno elencati gli anni in cui non si è presentata domanda di mobilità volontaria  in ambito provinciale.

Punteggio aggiuntivo di 10 punti: quando si perde

Il punteggio di 10 punti, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria, anche in anni successivi al periodo considerato.

Non perde il bonus di 10 punti il personale docente ed educativo che, individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata,  ottenga nel corso del periodo di fruizione (un ottennio) del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

Allo stesso modo non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Da evidenziare che la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo, una  volta che lo stesso è stato acquisito.

Conclusioni

Rispondendo alla nostra lettrice, affermiamo che la scuola ha operato correttamente nel togliere il punteggio aggiuntivo di 10 punti, considerato che la stessa ha ottenuto il trasferimento provinciale per il corrente anno scolastico.

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