Graduatoria interna di istituto. Quando il docente invalido può essere escluso
Chi sono i beneficiari delle precedenze ai fini dell’esclusione della graduatoria interna di istituto? Il docente invalido e disabile è sempre escluso?
Un docente scrive
Vorrei sapere se con la 104 ed il 67 per cento di invalidità si può essere tolti dal calcolo della graduatoria interna alla scuola ai fini della mobilità?
Esclusione dalla graduatoria interna
L’art. 13 comma 2 del CCNI sulla mobilità prevede che I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.)
104 con 67% di invalidità
Il punto III dispone che i disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e che tale precedenza si applica all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.
Conclusioni
Nel caso posto dal collega non vi è dubbio che il riconoscimento della legge 104/92 (anche art 3 comma 1) con un grado di invalidità superiore ai 2/3 dia diritto all’esclusione dalla graduatoria interna in quanto rientra nell’art 21 della legge 104/92 che dispone:
La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
E’ bene sottolineare come sia necessario che le due condizioni coesistano, non basterebbe infatti solo il comma 1 dell’art 3 della legge 104/92 o la sola invalidità superiore ai 2/3.
Pertanto, bisogna presentare a scuola tali certificazioni (disabilità anche non grave e invalidità) entro il termine di scadenza delle prossime domande di mobilità e si è così esclusi dalla graduatoria. Ciò ovviamente è valido fino a che la contrazione di organico non sia tale da includere tutti i docenti, compresi i beneficiari delle precedenze e inizialmente esclusi.
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